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Parere

Parere n. 327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del d.P.R. 1199/1971 dal Sig. -OMISSIS-, Appuntato in congedo dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento M_D A0D32CC REG2023 0167818 del 9 agosto 2023 concernente diniego istanza di corresponsione dell’indennità supplementare di cui all’art. 1914 d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 o, in subordine, la restituzione dei contributi versati al proprio fondo di appartenenza, di cui all’art. 1913, comma 1, lett. e), d.lgs. 66/2010, a seguito delle modifiche normative della previdenza integrativa del personale militare, apportate con la legge di bilancio per il 2023, legge 29 dicembre 2022, n.197, art. 1, commi 651 ss..

Giustizia amministrativa202301421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di corresponsione dell'indennità supplementare ex art. 1914 d.lgs. n. 66/2010, come modificato dalla legge n. 197/2022, e della successiva reiezione dell'istanza di riesame.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già destinatario di un decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2022 che aveva respinto un precedente ricorso straordinario sul medesimo beneficio, ha impugnato il nuovo diniego con cui la Cassa di Previdenza delle Forze Armate ha negato l'indennità supplementare prevista dall'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge di bilancio 2023. La questione centrale riguarda l'applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dalla legge n. 197/2022, in particolare della previsione secondo cui le nuove disposizioni si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, era pendente un giudizio o era stata emessa una sentenza non ancora passata in giudicato. Il ricorrente ha sostenuto che tale previsione dovesse ricomprendere la propria posizione e ha chiesto, oltre all'annullamento dei dinieghi, il riconoscimento del diritto all'indennità o, in subordine, la restituzione dei contributi obbligatori versati e degli interessi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento diretto del diritto all'indennità, alla restituzione dei contributi e agli interessi, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di atti amministrativi definitivi. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso. La novella del 2023 ha eliminato, per l'attribuzione dell'indennità supplementare, il requisito della contestuale maturazione del diritto a pensione e ha previsto l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai soggetti con giudizi pendenti o sentenze non passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, il precedente ricorso straordinario del ricorrente era già stato definito con decreto presidenziale del 18 maggio 2022, adottato in recepimento del parere della Sezione n. 441/2022, sicché la sua posizione non rientrava nella platea individuata dalla disposizione transitoria. Il decreto presidenziale precedente è stato quindi considerato definitivo e non assimilabile a un giudizio ancora pendente o a una decisione non passata in giudicato. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Ammissibilità della domanda di accertamento

La domanda volta a ottenere direttamente il riconoscimento del diritto all'indennità supplementare, alla restituzione dei contributi obbligatori e agli interessi è inammissibile, perché il ricorso straordinario è un rimedio di natura impugnatoria limitato all'annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.

Applicazione temporale della novella legislativa

La previsione della legge n. 197/2022 che estende le nuove disposizioni ai soggetti con giudizi pendenti o sentenze non ancora passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge non si applica al ricorrente, il cui precedente ricorso straordinario era già stato definito con decreto presidenziale del 18 maggio 2022.

Definitività del precedente decreto presidenziale

Il decreto del Presidente della Repubblica adottato in recepimento del parere del Consiglio di Stato ha concluso definitivamente il precedente contenzioso; la posizione del ricorrente è quindi esclusa dall'ambito soggettivo della disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1913 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    art. 1913, comma 1, lett. e)

    La disposizione individua i fondi previdenziali di riferimento e i contributi obbligatori versati dal personale militare.

  • art. 1914 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare.

    La novella ha eliminato il requisito della contestuale maturazione del diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio o della domanda.

  • artt. 1917 ss. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Le disposizioni sono state interessate dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 in materia di prestazioni previdenziali integrative del personale militare.

  • art. 1, commi 651 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197

    La novella ha modificato gli artt. 1913, 1914 e 1917 ss. del Codice dell'ordinamento militare e ha disciplinato la decorrenza e l'applicazione temporale delle nuove prestazioni.

  • art. 1, comma 653, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare [...] decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.

    La disposizione stabilisce la decorrenza del diritto alle prestazioni previdenziali indicate.

  • art. 1, comma 654, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

    La clausola transitoria riguarda esclusivamente i giudizi ancora pendenti o le decisioni non passate in giudicato; non comprende le controversie già definite con decreto presidenziale conclusivo del ricorso straordinario.

  • art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio impugnatorio, utilizzabile per motivi di legittimità e diretto all'annullamento dell'atto amministrativo.

  • art. 7, comma 8, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

    La disposizione conferma il collegamento del ricorso straordinario con l'ambito della giurisdizione amministrativa.

  • art. 69, commi 1 e 2, legge 18 giugno 2009, n. 69

    Il Consiglio di Stato richiama la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di ricorso straordinario e la natura vincolante del parere reso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    I principi di protezione dei dati personali sono richiamati a fondamento dell'oscuramento disposto nel parere.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono ammissibili esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; non possono essere proposte autonome azioni di accertamento o di condanna al pagamento di somme.
  • Una disciplina legislativa sopravvenuta applicabile ai giudizi pendenti o alle sentenze non passate in giudicato non si estende alle controversie già definitivamente concluse con decreto presidenziale adottato in esito a un precedente ricorso straordinario.
  • La clausola legislativa che estende retroattivamente una nuova disciplina ai giudizi pendenti deve essere interpretata nel senso di escludere le posizioni già definite da una decisione divenuta irretrattabile, anche quando la decisione sia stata resa nell'ambito del ricorso straordinario.
  • La natura giustiziale del ricorso straordinario, pur caratterizzata da elementi di tendenziale giurisdizionalizzazione, non ne modifica il carattere amministrativo alternativo al ricorso giurisdizionale né amplia il petitum fino a comprendere azioni diverse dall'annullamento.

Diniego dell'indennità supplementare al militare in congedo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un appuntato in congedo dell'Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa. Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'indennità supplementare prevista dall'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge di bilancio 2023, nonché il successivo rigetto dell'istanza di riesame.

Premesse e precedente contenzioso

Il ricorrente aveva prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1996 al 1° maggio 2012 ed era poi transitato nei ruoli civili della difesa dopo il congedo dal servizio militare permanente per motivi di salute. In precedenza aveva già chiesto la corresponsione dell'indennità supplementare o, in subordine, la restituzione dei contributi obbligatori versati al fondo previdenziale di appartenenza.

Il precedente diniego era stato impugnato con ricorso straordinario, respinto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2022, adottato in recepimento del parere della Sezione I n. 441/2022 del 24 febbraio 2022. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 197/2022, il ricorrente ha presentato una nuova istanza, sostenendo che il mutato quadro normativo consentisse il riconoscimento della prestazione. L'istanza e la successiva richiesta di riesame sono state respinte.

Domande e motivi del ricorso

Il ricorrente ha impugnato i due dinieghi deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il motivo sostanziale consisteva nella diversa interpretazione della clausola della legge n. 197/2022 che estende le nuove disposizioni a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, risultava pendente un giudizio o era stata emessa una sentenza non ancora passata in giudicato.

Nel ricorso è stata inoltre formulata una domanda di riconoscimento diretto del diritto all'indennità supplementare o, in subordine, alla restituzione dei contributi obbligatori versati durante il servizio nell'Arma dei Carabinieri, oltre agli interessi legali.

Quadro normativo sopravvenuto

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 651 e seguenti, ha modificato gli artt. 1913, 1914 e 1917 ss. del d.lgs. n. 66/2010.

La modifica più rilevante dell'art. 1914 ha eliminato, quale requisito per l'attribuzione dell'indennità supplementare, la contestuale maturazione del diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio. Nel testo novellato, l'indennità spetta al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali indicati dall'art. 1913 che cessa dal servizio.

Il comma 653 stabilisce che il diritto alle prestazioni previste dagli artt. 1914, 1917 e 1917-bis del Codice dell'ordinamento militare decorre dalla data di entrata in vigore del Codice. Il comma 654 prevede l'applicazione delle disposizioni anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora pendente un giudizio o era stata emessa una sentenza non ancora passata in giudicato.

Inammissibilità della domanda di riconoscimento diretto

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell'indennità, la restituzione dei contributi e gli interessi.

L'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura il ricorso straordinario come rimedio per motivi di legittimità contro atti amministrativi definitivi. Il suo oggetto tipico è l'annullamento dell'atto impugnato; non possono quindi essere esercitate autonome azioni di accertamento o di condanna.

Il parere richiama, sul punto, precedenti della Sezione I, secondo cui la domanda di accertamento è estranea al petitum deducibile nel ricorso straordinario. La domanda avrebbe potuto essere valutata soltanto nei limiti in cui fosse stata funzionale all'esame della legittimità dei provvedimenti impugnati.

Esame della questione transitoria

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Consiglio di Stato ha considerato decisivo il fatto che, alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022, la posizione del ricorrente era già stata definita con il decreto presidenziale del 18 maggio 2022.

La clausola transitoria del comma 654 riguarda i giudizi ancora pendenti e le sentenze non ancora passate in giudicato. Il precedente ricorso straordinario del ricorrente non rientrava in nessuna delle due categorie, poiché era stato concluso da un decreto presidenziale adottato in recepimento del parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero aveva sostenuto che la novella non potesse incidere sulle controversie già definitivamente concluse, richiamando l'intangibilità del giudicato quale elemento essenziale del sistema di tutela giurisdizionale. Il Collegio ha condiviso nella sostanza tale conclusione, ritenendo esclusa la posizione del ricorrente dall'ambito soggettivo della disciplina sopravvenuta.

Natura del ricorso straordinario

Il Collegio ha ricordato che il ricorso straordinario è l'unico rimedio espressamente inserito nel sistema del processo amministrativo dall'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010, il quale lo ammette per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Sono stati richiamati gli elementi che hanno determinato una tendenziale giurisdizionalizzazione dell'istituto: la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale, la natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, l'esperibilità del giudizio di ottemperanza, la ricorribilità per motivi di giurisdizione e la possibilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tali elementi non alterano, tuttavia, la qualificazione del ricorso straordinario come rimedio giustiziale di tipo amministrativo, alternativo a quello giurisdizionale, né ne ampliano l'oggetto oltre l'azione di annullamento. Il parere richiama anche l'Adunanza plenaria n. 11 del 7 maggio 2024, che ha ribadito tale qualificazione.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso. La domanda di riconoscimento diretto del diritto è stata dichiarata inammissibile; la domanda di annullamento dei dinieghi è stata respinta perché la posizione del ricorrente era già stata definitivamente definita prima dell'entrata in vigore della novella e non rientrava quindi nella previsione transitoria della legge n. 197/2022.

È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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