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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08883/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il caso riguarda l’opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una banca. La persona fisica ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di euro 2.300.000 a titolo di risarcimento danni, deducendo un inadempimento della banca poi sottoposta alla procedura liquidatoria. Il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello contro quella decisione, ritenendo che, per effetto del d.lgs. n. 181/2015, le sentenze rese nei procedimenti ex art. 87 TUB sulle procedure in corso siano impugnabili solo con ricorso per cassazione. In cassazione il ricorrente ha censurato tale conclusione con due motivi: (1) violazione dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 181/2015, sostenendo che la norma transitoria andasse interpretata restrittivamente e che, per le procedure già pendenti, dovesse restare ferma l’appellabilità; (2) violazione degli artt. 3, commi 2 e 4, d.lgs. n. 181/2015, deducendo che l’eliminazione dell’appello sarebbe stata ricavabile dal nuovo testo dell’art. 87 TUB e non dalla disciplina transitoria, sicché per il giudizio in corso avrebbe dovuto applicarsi il previgente art. 88 TUB. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati; ha inoltre rilevato che l’istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado era irricevibile, non essendo configurabile una causa non imputabile idonea a giustificare la tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015, le sentenze pronunciate dopo tale data ai sensi dell’art. 87 TUB sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione e non con appello. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello resa dalla Corte territoriale. Ha anche escluso che potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, non ricorrendo un impedimento non imputabile alla parte. Spese compensate integralmente per l’assenza, all’epoca, di un orientamento consolidato sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 87 TUB

    art. 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto

    per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso, le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015 sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione.

  • art. 88 TUB

    Si applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

    il nuovo assetto normativo è coerente con la soppressione dell’appello avverso la decisione del tribunale.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 181/2015

    Gli articoli 81, comma 1-bis, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-bis, 93, 94, 97 ... si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso ...

    individua le disposizioni novellate applicabili anche alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 181/2015

    per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 ... sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione

    introduce, per le procedure in corso, un regime transitorio che esclude l’appello e ammette solo il ricorso per cassazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore

    viene richiamato come criterio ermeneutico primario: quando il testo è chiaro e univoco, l’interprete non deve discostarsi dal significato letterale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1 nr. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per escludere la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini rispetto al termine per impugnare.

  • art. 153 c.p.c.

    evocato in via subordinata; la Corte esclude che le ragioni addotte integrino una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una norma transitoria disciplina espressamente il regime delle impugnazioni per le procedure in corso, il testo chiaro e univoco va applicato secondo il significato letterale, senza ricorrere a interpretazioni correttive o restrittive non consentite dal dato normativo.
  • Se la disposizione transitoria stabilisce che le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma sono impugnabili solo con ricorso per cassazione, l’appello è inammissibile anche se la procedura concorsuale era già pendente al momento dell’entrata in vigore della novella.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dal TUB, il nuovo assetto introdotto dalla riforma ha sostituito il regime dell’appello con il ricorso per cassazione per le sentenze del tribunale rese dopo l’entrata in vigore del decreto, nelle procedure rientranti nell’ambito applicativo della disciplina transitoria.
  • La rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte: non è sufficiente l’asserita incertezza derivante da un obiter dictum del primo giudice o da una lettura difforme della disciplina processuale.
  • Quando la questione interpretativa non risulti ancora consolidata, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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