Cassazione Penale, Ordinanza n. 00699/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p., relativo a un fatto commesso all'aeroporto di Orio al Serio il 18 novembre 2023. I motivi erano cinque: 1) violazione degli artt. 497-bis e 49 c.p. e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che la falsità del documento sarebbe stata grossolana e quindi non punibile; 2) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sulla graduazione della pena; 4) censura sul diniego delle attenuanti generiche; 5) censura sul rigetto della sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, il secondo manifestamente infondato e generico, il terzo e il quarto non consentiti in cassazione e comunque infondati, il quinto manifestamente infondato per adeguata motivazione della prognosi negativa sulla sostituibilità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già inflitta nei gradi di merito per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tutti i motivi generici, di merito o comunque manifestamente infondati. Il provvedimento impugnato è stato quindi integralmente mantenuto.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
norma incriminatrice del fatto contestato; la difesa ne ha contestato la configurabilità, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito sulla falsità non grossolana del documento.
art. 49 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla non punibilità del fatto per inesistenza o grossolanità dell'oggetto della falsificazione; la Corte non ha accolto la censura.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ribadito che richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, e ha ritenuto congrua la motivazione di esclusione resa in appello.
art. 133 c.p.
parametro per la valutazione complessiva della tenuità del fatto e, più in generale, della gravità e della personalità del reo ai fini del trattamento sanzionatorio.
artt. 132 e 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena; la Corte ha affermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in tema di sostituzione della pena detentiva breve; la Corte ha affermato che la prognosi negativa deve essere motivata correlando il fattore ostativo alla specifica sanzione sostitutiva, requisito ritenuto soddisfatto nel caso concreto.
l. 24 novembre 1981, n. 689
cornice normativa delle pene sostitutive della pena detentiva breve.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti.
- La deduzione di falsità grossolana o di inconfigurabilità del reato deve confrontarsi con la motivazione di merito; se i giudici di merito hanno ritenuto la falsità apprezzabile solo da soggetti esperti e supportata da analisi tecnica, la censura meramente riproduttiva è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente richiamabili.
- La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la scelta sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di motivazione illogica o mancante.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami elementi decisivi o rilevanti, come l'assenza di elementi positivamente valutabili e l'esistenza di precedenti penali.
- In tema di pene sostitutive, la prognosi negativa deve essere motivata in modo specifico, collegando il fattore ostativo alla concreta sanzione sostitutiva considerata; se tale collegamento è adeguatamente esplicitato, il diniego è immune da censura in cassazione.
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