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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21370/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per indeterminatezza e per difetto dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 luglio 2025. L'unico motivo deduceva violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della decisione impugnata giudicata logicamente corretta, il ricorso non indicava gli specifici elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    È stata richiamata come norma la cui violazione era dedotta nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente articolata.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    È stata richiamata come norma la cui violazione era dedotta nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente articolata.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei capi o dei punti della decisione impugnata e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica specifica, puntuale e autosufficiente della decisione impugnata.
  • La genericità o indeterminatezza del motivo, quando non consente di individuare con precisione le censure rivolte alla sentenza e di esercitare il controllo di legittimità, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La mera affermazione che la motivazione sia erronea o illogica non basta: occorre indicare quali passaggi della motivazione siano contestati e per quali ragioni, con il supporto degli elementi di fatto rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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