Cassazione Penale, Ordinanza n. 21370/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per indeterminatezza e per difetto dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 luglio 2025. L'unico motivo deduceva violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della decisione impugnata giudicata logicamente corretta, il ricorso non indicava gli specifici elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) c.p.p.
È stata richiamata come norma la cui violazione era dedotta nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente articolata.
art. 606 lett. e) c.p.p.
È stata richiamata come norma la cui violazione era dedotta nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente articolata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei capi o dei punti della decisione impugnata e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica specifica, puntuale e autosufficiente della decisione impugnata.
- La genericità o indeterminatezza del motivo, quando non consente di individuare con precisione le censure rivolte alla sentenza e di esercitare il controllo di legittimità, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La mera affermazione che la motivazione sia erronea o illogica non basta: occorre indicare quali passaggi della motivazione siano contestati e per quali ragioni, con il supporto degli elementi di fatto rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dal giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →