Sentenza del 19/02/2015 n. 885 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Avviso di Accertamento - Agenzia delle Entrate - notifica effettuata a mezzo del servizio postale - si applicano le disposizioni riguardanti il servizio postale ordinario - disposizioni attinenti le notifiche degli Ufficiali Giudiziari - inapplicabilità - obbligo di redigere relata di notifica - non sussiste - atto pervenuto all'indirizzo del destinatario - presunzione di conoscenza - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l’irregolarità o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, presumibilmente perché effettuata tramite posta senza relata di notifica e senza l’indicazione specifica della persona che aveva ricevuto il plico. La questione riguardava se dovessero applicarsi le formalità proprie delle notificazioni eseguite dagli ufficiali giudiziari oppure quelle del servizio postale ordinario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Quando l’Agenzia delle Entrate sceglie di notificare i propri atti direttamente tramite il servizio postale, si applicano le regole della raccomandata ordinaria e non le formalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per le notificazioni eseguite tramite ufficiale giudiziario. Non è quindi necessaria una relata di notifica né un’annotazione sull’avviso di ricevimento relativa alla persona che ha ricevuto il plico. L’atto giunto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere superata solo provando che il destinatario, senza propria colpa, era nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Norme richiamate
Art. 14 della legge n. 890 del 1982
Richiamato nel quadro normativo delle notificazioni a mezzo posta, ma le formalità proprie delle notificazioni degli ufficiali giudiziari non si applicano quando l’amministrazione utilizza direttamente il servizio postale ordinario.
Art. 20 della legge n. 146 del 1998
Consente all’Agenzia delle Entrate di notificare i propri atti direttamente tramite il servizio postale; in tale ipotesi trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario.
Art. 1335 del codice civile
L’atto recettizio si presume conosciuto quando giunge all’indirizzo del destinatario. Il destinatario può vincere la presunzione dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere conoscenza dell’atto.
Art. 149 del codice di procedura civile
Disciplina la notificazione a mezzo posta secondo le formalità proprie delle notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario, formalità ritenute non applicabili alla notifica diretta dell’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata ordinaria.
Legge n. 890 del 1982
Le disposizioni relative alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo ufficiale giudiziario non governano la notifica diretta dell’avviso fiscale effettuata dall’amministrazione tramite il servizio postale ordinario.
Cassazione n. 17598 del 2010
Conferma che, per la notifica diretta degli atti dell’Agenzia delle Entrate tramite posta, non sono necessarie la relata di notifica o l’indicazione del consegnatario, essendo sufficiente la consegna all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione fiscale spedisce direttamente un atto tramite raccomandata, occorre distinguere questa modalità dalla notifica eseguita da un ufficiale giudiziario: nel primo caso si applicano le regole della posta ordinaria.
- L’assenza di una relata di notifica o dell’indicazione della persona che ha materialmente ricevuto il plico non comporta automaticamente l’invalidità della notifica diretta effettuata per posta.
- La consegna del plico all’indirizzo del destinatario determina, di regola, una presunzione di conoscenza dell’atto.
- Per contestare efficacemente la presunzione di conoscenza non basta negare genericamente di aver ricevuto o letto l’atto: occorre provare un’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- La validità concreta della notifica deve comunque essere valutata verificando il corretto indirizzo del destinatario, la documentazione postale disponibile e l’eventuale prova di circostanze eccezionali che abbiano impedito la conoscenza dell’atto.
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