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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del Comune di Terracina n. 58386 del 1° agosto 2025, recante l’annullamento in autotutela: 1) della SCIA alternativa al permesso di costruire del 27 febbraio 2025 per opere di “Fusione immobiliare, frazionamento immobiliare e cambio di destinazione d’uso” dell’immobile del ricorrente sito in Via Pontina Km. 104+000, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 195 Particella 1277 Subalterni 10, 11, 12 e 13; 2) della SCA del 16 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire per fusione, frazionamento e cambio di destinazione d'uso, nonché della segnalazione certificata di agibilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'annullamento in autotutela della SCIA edilizia relativa al mutamento di destinazione d'uso del primo piano dell'immobile, da locale destinato alla trasformazione di prodotti agricoli a locali commerciali, nonché della connessa SCA. Con il primo motivo ha sostenuto che il mutamento fosse consentito dall'art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di passaggio all'interno della medesima categoria funzionale; che l'accordo di programma e la variante urbanistica del 2004 non avessero imposto un vincolo funzionale inscindibile tra immobile e attività di trasformazione dei prodotti agricoli; che il certificato di agibilità confermasse una destinazione anche commerciale e artigianale; e che né l'accordo né la normativa nazionale o regionale prevedessero una durata minima del vincolo. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione dell'annullamento d'ufficio, ritenendola tautologica e astratta, in particolare quanto al richiamo all'interesse pubblico alla tutela del corretto uso del territorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la variante urbanistica approvata mediante l'accordo di programma del 24 giugno 2004 come variante puntuale o a contenuto particolare, adottata per rendere possibile esclusivamente la realizzazione di uno stabilimento di trasformazione di prodotti agroalimentari. Dall'oggetto dell'accordo, dalla specifica destinazione urbanistica impressa all'area, dal progetto approvato, dal titolo edilizio e dal certificato di agibilità è emerso un vincolo funzionale tra la variante e la specifica iniziativa produttiva. Tale vincolo impedisce attività diverse da quelle direttamente coerenti con la trasformazione dei prodotti agricoli, anche se astrattamente riconducibili alla stessa categoria funzionale prevista dall'art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il vincolo opera inoltre per tutto il periodo di esercizio dell'iniziativa per cui la variante è stata approvata, senza necessità di un'espressa previsione temporale, configurandosi come termine implicito. Il mutamento verso un'attività commerciale autonoma era quindi incompatibile con il regime urbanistico speciale dell'area. È stato ritenuto legittimo anche l'annullamento della SCA, poiché la conformità urbanistico-edilizia del manufatto e della destinazione cui è adibito costituisce presupposto indispensabile dell'agibilità. Il secondo motivo è stato respinto: la motivazione dell'annullamento non era tautologica, poiché il richiamo all'interesse pubblico alla tutela del territorio doveva essere letto insieme all'analitica illustrazione della non conformità della SCIA e della SCA all'accordo di programma, al titolo edilizio originario e al certificato di agibilità. In presenza di una grave illegittimità incidente sulla pianificazione urbanistica e su interessi pubblici qualificati, l'obbligo motivazionale dell'autotutela può essere meno intenso quanto alla prevalenza dell'interesse pubblico sul mantenimento dell'atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.P.R. n. 380/2001

    La possibilità di mutare la destinazione d'uso all'interno delle categorie funzionali previste dalla norma non prevale sul vincolo urbanistico speciale derivante da una variante puntuale adottata per una specifica iniziativa produttiva.

  • art. 34 d.lgs. n. 267/2000

    Costituisce la base normativa dell'accordo di programma mediante il quale è stata approvata la variante urbanistica puntuale.

  • art. 2, commi 203 e 204, l. n. 662/1996

    Richiamata quale disciplina dei Patti Territoriali nell'ambito dei quali è stato stipulato l'accordo di programma.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio è legittimo quando la motivazione evidenzia concretamente l'illegittimità dell'atto e l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica; in presenza di una violazione grave di interessi pubblici qualificati, la motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico può essere meno pregnante.

Massime di principio

  • La variante urbanistica puntuale o a contenuto particolare, adottata per rendere possibile una specifica iniziativa edilizia o produttiva, introduce una disciplina derogatoria riferita all'area e all'intervento individuati e non equivale all'attribuzione di una generale destinazione funzionale astrattamente utilizzabile per attività diverse.
  • Il vincolo funzionale derivante da una variante urbanistica puntuale consente esclusivamente le attività coerenti con l'iniziativa specificamente approvata; sono incompatibili le attività ulteriori o meramente connesse, ma estranee all'oggetto della variante, anche quando rientrino nella medesima categoria funzionale prevista dalla disciplina edilizia generale.
  • Il vincolo funzionale della variante puntuale opera, in assenza di una diversa previsione, per tutto il periodo di esercizio dell'iniziativa per la quale la variante è stata approvata. La sua durata può essere desunta implicitamente dall'inscindibile collegamento tra variante e iniziativa produttiva.
  • L'accertamento della conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e della destinazione cui esso è adibito costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio o mantenimento dell'agibilità; la non conformità della destinazione d'uso giustifica l'annullamento della relativa segnalazione.
  • Nell'annullamento d'ufficio, la motivazione sull'interesse pubblico e sulla prevalenza di quest'ultimo rispetto all'interesse alla conservazione dell'atto deve essere valutata unitariamente con l'illustrazione dell'illegittimità concreta. Quando l'illegittimità è grave e incide su interessi pubblici qualificati, tale motivazione può risultare meno intensa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiVincoli urbanisticiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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