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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24761/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.: il ricorrente aveva concordato il patteggiamento subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale della pena; il pubblico ministero aveva prestato il consenso, ma il Tribunale ha applicato la pena nella misura pattuita senza pronunciarsi sulla richiesta della sospensione condizionale, determinando una mancata correlazione tra la decisione e la richiesta di patteggiamento e una possibile alterazione dell'accordo negoziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. La Corte ha precisato che la sospensione condizionale della pena, se posta come condizione dell'accordo, è elemento costitutivo della pattuizione e non può essere frazionata dal giudice: se l'omissione non è qualificabile con certezza come mero errore materiale, la decisione deve essere annullata perché occorre una nuova valutazione complessiva dell'accordo da parte del giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    La norma tutela la corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la decisione del giudice; la Corte interpreta che l'omissione di una pronuncia su un beneficio espressamente condizionato all'accordo integra violazione della correlazione richiesta dalla norma.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    disciplina il giudizio abbreviato e il patteggiamento; la Corte osserva che la pattuizione è un accordo negoziale che deve essere recepito integralmente o rifiutato, non frazionato dal giudice.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Prevede la correzione degli errori materiali; la Corte afferma che non sempre è possibile ricorrere a tale rimedio: bisogna poter stabilire con certezza che l'omissione sia mero errore materiale e che non sussistano cause ostative alla concessione del beneficio.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena, se posta come condizione del patteggiamento, è componente essenziale dell'accordo e il giudice deve pronunciarsi esplicitamente: non può accettare solo la parte relativa alla quantificazione della pena.
  • Se il beneficio (es. sospensione condizionale) è concordato e il pubblico ministero ha dato il consenso, l'omissione del giudice nella motivazione o nel dispositivo può rendere annullabile la decisione per difetto di correlazione.
  • La Corte di Cassazione può correggere solo errori materiali chiari e incontestabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; se non è possibile stabilire con certezza che si tratti di mera dimenticanza, occorre l'annullamento e il rinvio o la trasmissione per un nuovo esame di merito.
  • La verifica dell'esistenza della condizione nel verbale d'udienza non è sufficiente a qualificare l'omissione come errore materiale: la lettura della decisione è determinante per comprendere la natura dell'omissione.
  • Nelle trattative per il patteggiamento le parti devono lasciare chiaro nel loro accordo eventuali condizioni rilevanti; il difensore deve segnalare tempestivamente al giudice tali condizioni e vigilare affinché siano recepite nel dispositivo.
  • In situazioni analoghe il rimedio praticabile dipende dalla possibilità di accertare se l'omissione è mera svista (correggibile) o scelta motivata/omissione sostanziale (annullamento e nuovo esame).

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