Cassazione Penale, Sentenza n. 24761/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.: il ricorrente aveva concordato il patteggiamento subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale della pena; il pubblico ministero aveva prestato il consenso, ma il Tribunale ha applicato la pena nella misura pattuita senza pronunciarsi sulla richiesta della sospensione condizionale, determinando una mancata correlazione tra la decisione e la richiesta di patteggiamento e una possibile alterazione dell'accordo negoziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. La Corte ha precisato che la sospensione condizionale della pena, se posta come condizione dell'accordo, è elemento costitutivo della pattuizione e non può essere frazionata dal giudice: se l'omissione non è qualificabile con certezza come mero errore materiale, la decisione deve essere annullata perché occorre una nuova valutazione complessiva dell'accordo da parte del giudice del merito.
Norme richiamate
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
La norma tutela la corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la decisione del giudice; la Corte interpreta che l'omissione di una pronuncia su un beneficio espressamente condizionato all'accordo integra violazione della correlazione richiesta dalla norma.
art. 444 cod. proc. pen.
disciplina il giudizio abbreviato e il patteggiamento; la Corte osserva che la pattuizione è un accordo negoziale che deve essere recepito integralmente o rifiutato, non frazionato dal giudice.
art. 130 cod. proc. pen.
Prevede la correzione degli errori materiali; la Corte afferma che non sempre è possibile ricorrere a tale rimedio: bisogna poter stabilire con certezza che l'omissione sia mero errore materiale e che non sussistano cause ostative alla concessione del beneficio.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena, se posta come condizione del patteggiamento, è componente essenziale dell'accordo e il giudice deve pronunciarsi esplicitamente: non può accettare solo la parte relativa alla quantificazione della pena.
- Se il beneficio (es. sospensione condizionale) è concordato e il pubblico ministero ha dato il consenso, l'omissione del giudice nella motivazione o nel dispositivo può rendere annullabile la decisione per difetto di correlazione.
- La Corte di Cassazione può correggere solo errori materiali chiari e incontestabili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; se non è possibile stabilire con certezza che si tratti di mera dimenticanza, occorre l'annullamento e il rinvio o la trasmissione per un nuovo esame di merito.
- La verifica dell'esistenza della condizione nel verbale d'udienza non è sufficiente a qualificare l'omissione come errore materiale: la lettura della decisione è determinante per comprendere la natura dell'omissione.
- Nelle trattative per il patteggiamento le parti devono lasciare chiaro nel loro accordo eventuali condizioni rilevanti; il difensore deve segnalare tempestivamente al giudice tali condizioni e vigilare affinché siano recepite nel dispositivo.
- In situazioni analoghe il rimedio praticabile dipende dalla possibilità di accertare se l'omissione è mera svista (correggibile) o scelta motivata/omissione sostanziale (annullamento e nuovo esame).
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