Cassazione Civile, Ordinanza n. 00938/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione e riferita a un avviso di accertamento per un importo di euro 127.989,82. Il contribuente l'ha impugnata deducendo, tra l'altro, che la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto fosse irregolare perché nel fascicolo non risultava prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito presso l'ufficio postale. In appello la decisione sfavorevole al contribuente si è fondata sulla ritenuta regolare notifica dell'avviso presupposto e sulla conseguente definitività della pretesa tributaria; è stata inoltre ritenuta irrilevante l'autotutela esercitata su una diversa intimazione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602 del 1973 sostenendo che, in caso di notifica postale dell'atto impositivo con deposito per temporanea assenza, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD e non la sola prova della spedizione; con il terzo ha invocato l'effetto preclusivo di un precedente giudicato formatosi su una diversa intimazione annullata in autotutela, sostenendo che ciò impedisse nuovi atti esattoriali; con il secondo, il quarto e il quinto ha lamentato rispettivamente l'omessa pronuncia su eccezioni di prescrizione, decadenza dal potere di riscossione e mancanza di prova dell'esecutività dei ruoli. L'Agenzia delle entrate ha resistito proponendo anche ricorso incidentale condizionato, deducendo che la contestazione sulla notifica dell'avviso di accertamento fosse inammissibile perché il contribuente avrebbe dovuto farla valere impugnando due precedenti intimazioni di pagamento regolarmente notificate e riferite al medesimo avviso, con conseguente cristallizzazione della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha affermato, da un lato, che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata ai sensi della L. n. 890 del 1982, in caso di deposito per temporanea assenza del destinatario, si perfeziona solo se sia prodotta in giudizio la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione; dall'altro, che la questione della validità dell'avviso di accertamento era in linea di principio coperta da preclusione se il contribuente non aveva impugnato precedenti intimazioni di pagamento regolarmente notificate e relative allo stesso credito, giacché l'intimazione di pagamento è atto impugnabile e la mancata impugnazione cristallizza la pretesa. Ha invece rigettato il terzo motivo, escludendo che l'annullamento in autotutela di una diversa intimazione, disposto per un vizio formale e relativo a un atto diverso da quello oggetto del presente giudizio, impedisse la notifica di una nuova intimazione o travolgesse la pretesa sostanziale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà prima verificare se le asserite precedenti intimazioni di pagamento siano state effettivamente e regolarmente notificate; se sì, dovrà considerare cristallizzata la pretesa senza esaminare la notifica dell'avviso presupposto, altrimenti dovrà scrutinare la regolarità di quest'ultima notificazione secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare violazione di legge e omesso esame/valutazione di fatti rilevanti; la Corte ha ricondotto il primo motivo alla violazione delle norme sulla notificazione, escludendone l'inammissibilità perché non mirava a una mera rivalutazione di fatto.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte lo considera nel quadro delle regole speciali di notificazione, ma per la fattispecie valorizza la disciplina della L. n. 890 del 1982.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come parametro di censura, ma la Corte precisa che la notificazione dell'avviso di accertamento è avvenuta direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 L. n. 890 del 1982, norma speciale e prevalente.
art. 14 L. n. 890 del 1982
costituisce la base normativa speciale della notificazione dell'avviso di accertamento tramite servizio postale; nel caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento richiede anche la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito.
art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890 del 1982
richiamato per affermare che l'avviso di ricevimento della CAD è presupposto indefettibile del perfezionamento della notificazione, trasformando l'effetto da provvisorio a definitivo solo se ne sia dimostrata la ricezione o la conoscibilità legale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
è interpretato nel senso che l'intimazione di pagamento è atto impugnabile e che la mancata impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa fiscale; inoltre il vizio dell'atto prodromico deve essere fatto valere con l'impugnazione dell'atto immediatamente successivo nella sequenza procedimentale.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il principio secondo cui l'atto della fase riscossiva è sindacabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto prodromico, che andavano dedotti impugnando l'atto successivo immediatamente impugnabile.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
l'avviso di intimazione ad adempiere prima dell'espropriazione, in caso di decorso di un anno dalla cartella, è assimilato all'avviso di mora ed è qualificato come atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in via storica come precedente disciplina dell'avviso di mora, funzionalmente identico all'attuale avviso di cui all'art. 50; ciò consente di ricondurre l'intimazione di pagamento tra gli atti impugnabili.
Massime di principio
- Quando una notificazione di atto impositivo avviene tramite servizio postale con deposito per temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica deve essere provato in giudizio non solo con la prova della spedizione della raccomandata informativa, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, che consente di verificare l'esito della spedizione e la ricezione effettiva o legale.
- L'intimazione di pagamento nella riscossione è atto autonomamente impugnabile e, se non viene tempestivamente contestata, può determinare la cristallizzazione della pretesa tributaria, con preclusione della deduzione successiva di vizi riferiti all'atto prodromico che andavano fatti valere impugnando l'atto immediatamente successivo.
- In sede di impugnazione dell'atto della riscossione, il contribuente può far valere solo i vizi propri dell'atto impugnato; i vizi dell'atto presupposto restano inammissibili se erano deducibili con l'impugnazione dell'atto successivo della sequenza procedimentale e quest'ultimo non è stato contestato.
- L'annullamento in autotutela di un diverso atto della riscossione, disposto per ragioni formali e relativo a una distinta intimazione, non incide automaticamente sulla validità di un nuovo atto né travolge, di per sé, la pretesa sostanziale già consacrata nell'atto impositivo presupposto.
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