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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 714/2022 del 26.11.2022, resa tra le parti nel giudizio n. 42/2022 Reg. Ric., sul ricorso per l’annullamento dei seguenti atti: - ordinanza n. 55 del 22.10.2021 del Comune di Civitanova Marche a firma del dirigente del Settore VI - Pianificazione Territoriale, Edilizia e SUAP del Comune di Civitanova Marche.

Giustizia amministrativa202301785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso contro l'ordinanza comunale di revoca dell'autorizzazione all'apertura di un passo carrabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante, affittuaria di locali commerciali e sublocatrice degli stessi, aveva impugnato l'ordinanza comunale che, in dichiarata ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Marche, aveva revocato l'autorizzazione rilasciata ai comproprietari degli immobili per la realizzazione di un passo carrabile verso una strada interna e la viabilità pubblica. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. In appello la società ha dedotto, con il primo motivo, la propria legittimazione a ricorrere, sostenendo di avere una relazione qualificata con gli immobili, la corte comune e l'accesso carrabile, nonché un interesse diretto al mantenimento dell'autorizzazione, anche in ragione delle clausole dei contratti di locazione con cui aveva assunto gli eventuali oneri economici per l'utilizzo dell'accesso. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla legittimazione del conduttore a richiedere o impugnare titoli amministrativi relativi all'immobile e ha sostenuto che l'autorizzazione fosse stata richiesta dai proprietari anche nell'interesse dei conduttori. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia del TAR sui cinque motivi di ricorso proposti in primo grado. Il Comune e le società concessionarie della gestione delle opere di urbanizzazione hanno resistito all'appello. L'appellante aveva altresì chiesto al Consiglio di Stato di formulare una proposta conciliativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile la richiesta di proposta conciliativa, non corrispondendo tale attività ad alcun potere o funzione attribuiti dall'ordinamento al giudice amministrativo. Ha inoltre escluso la violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali, rilevando che il numero di caratteri dell'atto, secondo conteggi non contestati, rientrava nei limiti applicabili. Nel merito ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. L'autorizzazione al passo carrabile era stata rilasciata ai comproprietari dell'immobile e aveva prodotto una posizione soggettiva di vantaggio esclusivamente in loro favore. Le pattuizioni civilistiche tra proprietari e società conduttrice, anche se prevedevano l'assunzione degli oneri economici relativi all'accesso e anche se l'autorizzazione fosse stata richiesta nell'interesse dei conduttori, non erano idonee ad attribuire alla conduttrice una posizione di interesse legittimo autonoma: essa beneficiava dell'autorizzazione solo in via riflessa. Gli accordi privati non possono modificare né moltiplicare gli effetti soggettivi di un atto amministrativo, che sono stabiliti dall'ordinamento. La posizione del conduttore può essere direttamente rilevante solo quando sia il conduttore stesso a chiedere l'autorizzazione e disponga, sul piano civilistico, di facoltà di godimento o disposizione del bene idonee a instaurare un rapporto giuridico autonomo con l'amministrazione. Nel caso concreto l'interesse oppositivo alla revoca era già riferibile ai proprietari, destinatari dell'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che avessero agito in proprio o anche nell'interesse della società. Non essendo riconosciuta la legittimazione dell'appellante, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito gli ulteriori motivi originariamente dedotti contro la revoca. In ragione della peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 13-ter norme di attuazione del c.p.a.

    Il giudice ha verificato il rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali, escludendo che l'appello li avesse superati.

  • Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016

    Il decreto è stato utilizzato come parametro tecnico per il calcolo dei limiti dimensionali dell'atto processuale.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo richiede una relazione immediata e diretta con l'esercizio del potere amministrativo, derivante dalla qualità di destinatario dell'atto o dalla titolarità di una posizione giuridica direttamente contrapposta a quella del destinatario.
  • Le pattuizioni civilistiche tra il destinatario di un'autorizzazione amministrativa e un terzo che ne benefici indirettamente non possono, di per sé, attribuire al terzo una posizione di interesse legittimo né modificare gli effetti soggettivi dell'atto amministrativo, stabiliti dall'ordinamento.
  • Il conduttore può essere titolare di una posizione autonoma rilevante nei confronti dell'amministrazione quando presenti direttamente la richiesta autorizzatoria e disponga, secondo il rapporto civilistico, di facoltà di godimento o disposizione del bene idonee a instaurare un rapporto giuridico autonomo con l'amministrazione.
  • Il fatto che il destinatario di un'autorizzazione abbia agito anche nell'interesse economico o materiale del conduttore non determina una moltiplicazione delle posizioni di interesse legittimo collegate al provvedimento; l'interesse oppositivo alla revoca resta riferibile al destinatario dell'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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