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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25534/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio in un giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento in cui l'imputato era ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza era stata respinta perché il soggetto assistito risultava già difeso da un difensore di fiducia. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'opposizione proposta contro tale diniego, rilevando che l'opponente non aveva provato il fatto decisivo posto a base della domanda, cioè che il difensore di fiducia dell'imputato non fosse abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione. Con il ricorso per cassazione il professionista ha sostenuto che la sua richiesta riguardava solo l'attività svolta nel giudizio di legittimità e che, poiché il difensore di fiducia non era abilitato davanti alle magistrature superiori, egli avrebbe dovuto essere considerato incaricato ex art. 97, comma 1, c.p.p. e quindi aveva diritto al compenso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non si confrontasse con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sul mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'assenza di un difensore di fiducia abilitato dinanzi alla Corte di Cassazione. Poiché il ricorrente non ha superato tale decisivo rilievo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese in mancanza di controricorso notificato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 97 c.p.p.

    il conferimento dell'incarico di difensore d'ufficio presuppone che l'imputato sia privo di un difensore di fiducia idoneo a difenderlo nel grado o davanti al giudice competente; il diritto al compenso non può essere riconosciuto se tale presupposto fattuale non è provato

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità, ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo è pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione

Massime di principio

  • Chi agisce per ottenere il compenso quale difensore d'ufficio deve provare il fatto costitutivo del diritto, e cioè la sussistenza del presupposto che giustifica la nomina d'ufficio in luogo della difesa fiduciaria.
  • Se la decisione impugnata fonda il rigetto sul difetto di prova di un fatto decisivo, il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione diversa e non si confronta con la ratio decidendi.
  • La mera allegazione di aver svolto l'incarico non basta a fondare il diritto al compenso se manca la dimostrazione del presupposto fattuale che rende legittimo l'incarico stesso.
  • La deduzione secondo cui il difensore fiduciario non fosse abilitato dinanzi al giudice superiore è una circostanza costitutiva che grava sulla parte che pretende il compenso, non essendo sufficiente un'affermazione generica in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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