Cassazione Penale, Ordinanza n. 41260/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di rapina impropria contestato al capo a), sostenendo che il termine fosse già maturato prima della decisione di secondo grado. In secondo luogo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto da rapina impropria a furto, assumendo che mancassero i presupposti della rapina perché la violenza non sarebbe stata sufficientemente prossima alla sottrazione. Dalla sentenza emerge una vicenda di sottrazione di denaro contenuto in una slot machine in un locale pubblico, seguita dall'uso di violenza da parte dell'imputato e di correi nei confronti di chi cercava di impedirne la fuga, dopo che la gerente si era accorta del fatto e aveva chiesto aiuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, per la rapina impropria ritenuta in forma non aggravata, il termine massimo di prescrizione decorreva dal 1.1.2012 e, tenuto conto della sospensione ex lege pari a mesi 11 e giorni 14, si sarebbe perfezionato solo il 15 giugno 2025, dunque dopo la sentenza di appello del 29/05/2025. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che la violenza esercitata dopo la sottrazione e nel tentativo di assicurare la fuga e l'impunità integra comunque la rapina impropria ex art. 628, comma 2, c.p., poiché il requisito dell'immediatezza non richiede la contestualità temporale tra sottrazione e violenza, ma solo la loro unitarietà funzionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
La rapina impropria ricorre anche quando la violenza sia posta in essere dopo la sottrazione, purché entro un arco temporale che non interrompa l'unitarietà dell'azione diretta a impedire il recupero della cosa o ad assicurare l'impunità; non è necessaria la contestualità tra sottrazione e violenza.
prescrizione del reato
Il termine massimo di prescrizione per la fattispecie considerata, tenuto conto della sospensione ex lege indicata in sentenza, non risultava ancora maturato alla data della decisione d'appello.
Massime di principio
- Ai fini della rapina impropria, il requisito dell'immediatezza tra sottrazione e violenza o minaccia non implica una simultaneità cronologica assoluta: è sufficiente che la violenza sia funzionalmente collegata alla sottrazione e finalizzata a garantire la fuga o l'impunità.
- Quando la censura sulla prescrizione presuppone un diverso calcolo del termine massimo, il ricorso è infondato se il termine, anche considerando le sospensioni indicate in sentenza, non era ancora decorso alla data della decisione impugnata.
- La riqualificazione da rapina impropria a furto non è consentita se la violenza successiva alla sottrazione è stata impiegata per mantenere il possesso della cosa o sottrarsi alla reazione della vittima, perché in tal caso permane l'unitarietà del fatto tipica della rapina impropria.
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