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Sentenza

Sentenza n. 2288/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazione intimata in ordine all'istanza di cui alla diffida del 24.07.2025 e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza; per la CONDANNA della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.; ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa dei ricorrenti, con provvedimento espresso, a predisporre un nuovo progetto di ricollocazione dei posteggi, con l'individuazione di un'area circostante gli Scavi archeologi di Pompei con apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; E CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti, conseguenti all'inottemperanza del Comune di Pompei dovuta all'impossibilità di fruire per l'anno 2024-2025 degli stalli, così provocando un danno economico, consistente nel mancato guadagno.

Giustizia amministrativa202506850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di ricollocazione dei posteggi e mancato risarcimento dei danni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, titolari di autorizzazioni per la vendita ambulante non alimentare e deducendo di avere utilizzato per anni posteggi in Piazza Anfiteatro – Porta Marina Superiore a Pompei, hanno agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza del 24 luglio 2025, con la quale chiedevano la predisposizione di un nuovo progetto di ricollocazione dei posteggi in un'area circostante gli Scavi di Pompei e il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. La richiesta seguiva il sequestro preventivo delle postazioni disposto il 26 settembre 2024 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata. I ricorrenti sostenevano che le autorizzazioni e le concessioni non fossero mai state revocate e che fossero state prorogate o rinnovate, anche alla luce della normativa emergenziale e di una delibera comunale, deducendo violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, collaborazione, buona fede, equità e buon andamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55 e 62 della legge regionale Campania n. 7/2020, degli artt. 2, 3 e 41 Cost. e dei principi eurounitari sulla libertà d'impresa; illogicità e contraddittorietà manifeste; violazione del legittimo affidamento e del principio di non contraddittorietà dell'azione amministrativa. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo e da mancata ricollocazione, ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990 e dell'art. 2043 c.c., quantificato in relazione al mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare gli stalli nel periodo 2024-2025. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di avere già riscontrato le istanze con nota del 1 ottobre 2025, non impugnata, e richiamando anche una determina dirigenziale del 2022 con cui erano state annullate d'ufficio le procedure di rinnovo delle concessioni e affermata la necessità di procedure selettive.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondata l'eccezione del Comune. La nota comunale del 1 ottobre 2025, pur formalmente riferita alla successiva messa in mora del 17 settembre 2025 e alla richiesta risarcitoria, aveva affrontato anche la pretesa principale di ricollocazione dei posteggi. In particolare, il Comune aveva chiarito che i ricorrenti erano titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, ma non di autorizzazione di tipo A relativa a un posteggio fisso; aveva inoltre affermato che la concessione di suolo pubblico avrebbe dovuto essere assegnata previa gara e che il mero pagamento del canone di occupazione non attribuiva alcun diritto al rinnovo della concessione. La nota costituiva quindi un provvedimento espresso sulla pretesa azionata, affermando l'insussistenza del titolo e dell'obbligo comunale di procedere alla ricollocazione. Poiché tale atto non era stato impugnato, non sussisteva più un silenzio-inadempimento azionabile; il ricorso era comunque infondato per insussistenza dell'obbligo di provvedere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per l'accertamento del silenzio-inadempimento

    L'azione contro il silenzio non è esperibile quando l'amministrazione abbia già adottato un riscontro espresso avente sostanzialmente ad oggetto la pretesa azionata.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti quale fondamento della domanda risarcitoria per il ritardo dell'amministrazione.

  • art. 2043 c.c.

    violazione dell'art. 2043 c.c.

    Invocato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa risarcitoria per il mancato guadagno.

  • artt. 54, 55 e 62 l.r. Campania n. 7/2020

    violazione e falsa applicazione degli articoli 54, 55 e 62

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della persistente efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni relative ai posteggi.

  • artt. 2, 3 e 41 Cost.

    violazione e falsa applicazione degli art. 41, 2 e 3 della Costituzione

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi di libertà d'impresa, ragionevolezza e correttezza dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone l'inerzia dell'amministrazione; essa non è ammissibile quando, prima o durante il giudizio, l'amministrazione abbia adottato un atto espresso che, anche se formalmente riferito a una domanda successiva o accessoria, esamini sostanzialmente la pretesa principale fatta valere dal ricorrente.
  • Quando l'amministrazione abbia negato in modo espresso la titolarità del titolo abilitativo necessario e abbia escluso l'obbligo di provvedere richiesto, il relativo atto deve essere specificamente impugnato; in mancanza, non può essere utilizzato il rito sul silenzio per ottenere una nuova decisione sulla medesima pretesa.
  • Il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, in assenza di una valida concessione di suolo pubblico, non attribuisce di per sé il diritto al rinnovo o alla riassegnazione del posteggio.
  • La concessione di un posteggio su area pubblica, ove debba essere attribuita mediante procedura selettiva, non può essere sostituita dal mero possesso di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPubblici esercizi e somministrazione
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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