Sentenza n. 2288/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazione intimata in ordine all'istanza di cui alla diffida del 24.07.2025 e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza; per la CONDANNA della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.; ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa dei ricorrenti, con provvedimento espresso, a predisporre un nuovo progetto di ricollocazione dei posteggi, con l'individuazione di un'area circostante gli Scavi archeologi di Pompei con apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; E CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti, conseguenti all'inottemperanza del Comune di Pompei dovuta all'impossibilità di fruire per l'anno 2024-2025 degli stalli, così provocando un danno economico, consistente nel mancato guadagno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di ricollocazione dei posteggi e mancato risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari di autorizzazioni per la vendita ambulante non alimentare e deducendo di avere utilizzato per anni posteggi in Piazza Anfiteatro – Porta Marina Superiore a Pompei, hanno agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza del 24 luglio 2025, con la quale chiedevano la predisposizione di un nuovo progetto di ricollocazione dei posteggi in un'area circostante gli Scavi di Pompei e il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. La richiesta seguiva il sequestro preventivo delle postazioni disposto il 26 settembre 2024 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata. I ricorrenti sostenevano che le autorizzazioni e le concessioni non fossero mai state revocate e che fossero state prorogate o rinnovate, anche alla luce della normativa emergenziale e di una delibera comunale, deducendo violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, collaborazione, buona fede, equità e buon andamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55 e 62 della legge regionale Campania n. 7/2020, degli artt. 2, 3 e 41 Cost. e dei principi eurounitari sulla libertà d'impresa; illogicità e contraddittorietà manifeste; violazione del legittimo affidamento e del principio di non contraddittorietà dell'azione amministrativa. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo e da mancata ricollocazione, ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990 e dell'art. 2043 c.c., quantificato in relazione al mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare gli stalli nel periodo 2024-2025. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di avere già riscontrato le istanze con nota del 1 ottobre 2025, non impugnata, e richiamando anche una determina dirigenziale del 2022 con cui erano state annullate d'ufficio le procedure di rinnovo delle concessioni e affermata la necessità di procedure selettive.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondata l'eccezione del Comune. La nota comunale del 1 ottobre 2025, pur formalmente riferita alla successiva messa in mora del 17 settembre 2025 e alla richiesta risarcitoria, aveva affrontato anche la pretesa principale di ricollocazione dei posteggi. In particolare, il Comune aveva chiarito che i ricorrenti erano titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, ma non di autorizzazione di tipo A relativa a un posteggio fisso; aveva inoltre affermato che la concessione di suolo pubblico avrebbe dovuto essere assegnata previa gara e che il mero pagamento del canone di occupazione non attribuiva alcun diritto al rinnovo della concessione. La nota costituiva quindi un provvedimento espresso sulla pretesa azionata, affermando l'insussistenza del titolo e dell'obbligo comunale di procedere alla ricollocazione. Poiché tale atto non era stato impugnato, non sussisteva più un silenzio-inadempimento azionabile; il ricorso era comunque infondato per insussistenza dell'obbligo di provvedere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per l'accertamento del silenzio-inadempimento
L'azione contro il silenzio non è esperibile quando l'amministrazione abbia già adottato un riscontro espresso avente sostanzialmente ad oggetto la pretesa azionata.
art. 2-bis l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti quale fondamento della domanda risarcitoria per il ritardo dell'amministrazione.
art. 2043 c.c.
violazione dell'art. 2043 c.c.
Invocato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa risarcitoria per il mancato guadagno.
artt. 54, 55 e 62 l.r. Campania n. 7/2020
violazione e falsa applicazione degli articoli 54, 55 e 62
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della persistente efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni relative ai posteggi.
artt. 2, 3 e 41 Cost.
violazione e falsa applicazione degli art. 41, 2 e 3 della Costituzione
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi di libertà d'impresa, ragionevolezza e correttezza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone l'inerzia dell'amministrazione; essa non è ammissibile quando, prima o durante il giudizio, l'amministrazione abbia adottato un atto espresso che, anche se formalmente riferito a una domanda successiva o accessoria, esamini sostanzialmente la pretesa principale fatta valere dal ricorrente.
- Quando l'amministrazione abbia negato in modo espresso la titolarità del titolo abilitativo necessario e abbia escluso l'obbligo di provvedere richiesto, il relativo atto deve essere specificamente impugnato; in mancanza, non può essere utilizzato il rito sul silenzio per ottenere una nuova decisione sulla medesima pretesa.
- Il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, in assenza di una valida concessione di suolo pubblico, non attribuisce di per sé il diritto al rinnovo o alla riassegnazione del posteggio.
- La concessione di un posteggio su area pubblica, ove debba essere attribuita mediante procedura selettiva, non può essere sostituita dal mero possesso di un'autorizzazione al commercio in forma itinerante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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