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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36208/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnano la sentenza d'appello che aveva assolto Salvatore Moscuzza perché il fatto non sussiste nonostante fosse intervenuta la prescrizione. Contestano in particolare: (i) la valutazione della colpa (violazioni delle regole COLREG, in particolare reg. 6 e 15 e la ricaduta sul profilo di colpa specifica e generica); (ii) il travisamento e l'insufficienza della motivazione in ordine alla prevedibilità/avvistabilità dell'imbarcazione della vittima e alla velocità ritenuta adeguata; (iii) l'erronea applicazione della regola secondo cui, maturata la prescrizione, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare estinto il reato e decidere sugli effetti civili secondo il criterio civilistico ("più probabile che non") alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.182/2021. Sostengono altresì violazioni procedurali (artt. 521, 522 c.p.p.) e lamentano che la Corte territoriale non abbia dato seguito ai rilievi formulati in primo grado.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto chiarendo il seguente punto: nel giudizio di appello avverso sentenza di condanna, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, il giudice d'appello, in presenza della parte civile, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e ad applicare meccanicamente i criteri indicati dalla Corte costituzionale n.182/2021; è tenuto invece a valutare, anche di fronte a prove insufficienti o contraddittorie, se sussistano i presupposti per pronunciare l'assoluzione nel merito (applicando la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"). Le Sezioni Unite hanno affermato la compatibilità tra tale pronuncia (Sez. U, Tettamanti) e l'interpretazione costituzionale, precisando che la declaratoria di prescrizione non esclude la valutazione piena del compendio probatorio da parte del giudice d'appello quando le condizioni previste dall'art. 578 c.p.p. ricorrono. Sulla base di tali principi la Corte di legittimità ha quindi esaminato i motivi: il terzo motivo (principale, sull'effetto della prescrizione) è stato ritenuto infondato; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile (o aspecifico) e il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Di conseguenza il ricorso delle parti civili è stato respinto e resta ferma l'assoluzione pronunciata in appello; le statuizioni favorevoli al Moscuzza/HDI sono confermate nella sostanza, fermo restando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che sanziona l'omicidio colposo; così era inquadrato il fatto oggetto del procedimento derimandone la responsabilità penale dell'imputato

  • Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) - regole 6, 14, 15, 16, 23

    Regole cautelari richiamate come parametro di condotta: reg. 6 (velocità di sicurezza) rilevante per la colpa generica; reg. 14/15/16 (manovre in situazioni di incrocio e prassi di cessione di rotta) rilevanti per la colpa specifica/di manovra; la loro violazione è stata oggetto di controversia fattuale tra primo e secondo grado

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di non punibilità quando risulta l'evidenza dell'innocenza; è la norma che disciplina l'effetto delle cause estintive e la possibilità di proscioglimento per evidente innocenza

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di appello, quando in primo grado è intervenuta condanna e nel frattempo è sopraggiunta la prescrizione, di decidere anche sugli interessi civili; è la disposizione al centro dell'interazione tra processo penale e azione civile ed è stata oggetto di interpretazione costituzionale

  • Sez. U, sentenza Tettamanti (Sez. U n. 35490/2009)

    Giurisprudenza della Cassazione che ha ritenuto che, in appello e in presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito (anche per insufficienza o contraddittorietà della prova) possa prevalere sulla declaratoria di causa estintiva, permettendo al giudice d'appello di assolvere nel merito applicando il criterio penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2021

    Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p.: stabilisce che, quando il giudice di impugnazione dichiara la prescrizione e deve decidere sui soli effetti civili, l'accertamento che effettua non può equivalere a una affermazione incidentale di responsabilità penale; il giudice civile/penale deve limitarsi ad accertare gli elementi costitutivi dell'illecito civile senza formulare giudizi di colpevolezza penale

  • Direttiva (UE) 2016/343 e d.lgs. 188/2021

    Direttiva e recepimento rafforzano la tutela della presunzione di innocenza e i diritti processuali dell'imputato; richiamate per il profilo eurounitario e per evitare che decisioni civili interne stridano con la presunzione di innocenza

  • art. 6 § 2 CEDU (presunzione di innocenza) e giurisprudenza Corte EDU

    Principio convenzionale che tutela la presunzione d'innocenza sia endoprocessualmente sia ultraprocessualmente (anche rispetto a decisioni civili che possano implicare una affermazione di colpevolezza)

  • artt. 2043, 2054, 2059 cod. civ.

    Norme sostanziali del diritto civile richiamate dalle parti civili come base della responsabilità civile da fatto illecito e di circolazione/uso di veicoli (navigazione), richiamate in relazione al criterio di prova civile ('più probabile che non')

  • artt. 521, 522, 573, 576, 622, 125, 578, 530 cod. proc. pen. (richiami procedurali)

    Disposizioni processuali citate/discusso: artt. 521-522 su nullità e difetti di motivazione; art. 573 regole probatorie nel processo penale; art. 576/622 su impugnazioni della parte civile e competenza; art. 530 regole di assoluzione per mancanza di prova; l'insieme è stato analizzato nel bilanciamento tra tutela processuale dell'imputato e diritto della parte civile al ristoro

Massime di principio

  • Se in appello sopravviene la prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice d'appello è comunque tenuto a valutare il compendio probatorio e può, ove risultino insufficienze o contraddittorietà, pronunciare l'assoluzione nel merito applicando il criterio penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (principio Tettamanti confermato dalle Sezioni Unite).
  • La pronuncia della Corte costituzionale n.182/2021 non impedisce tale valutazione in appello: essa limita solo l'uso dell'accertamento civilistico dopo dichiarazione di prescrizione per evitare che si affermi, anche incidenter tantum, la responsabilità penale; occorre distinguere le ipotesi in cui la cognizione penale permane da quelle in cui si è spogliati della cognizione penale.
  • Quando il giudice penale decide sugli interessi civili dopo aver dichiarato la prescrizione (art.578 c.p.p.), deve accertare i presupposti dell'illecito civile con criteri adeguati al giudizio civile (standard 'più probabile che non') senza formulare giudizi di colpevolezza penale.
  • In tema di violazioni di regole cautelari (es. COLREG), il giudice penale deve valutare ex ante la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento: per la velocità 'elastica' è imprescindibile dimostrare la conoscibilità delle circostanze che rendevano tale velocità pericolosa; l'assenza di prova sull'avvistabilità può rendere ineliminabile il dubbio sulla responsabilità.
  • Il sindacato della Cassazione sugli accertamenti di fatto resta limitato: i motivi che chiedono una rivalutazione globale delle prove o propongono una lettura alternativa del compendio probatorio sono spesso inammissibili o respinti, salvo vizi di motivazione o travisamento della prova.
  • Se una parte civile ritiene illegittima l'assoluzione in appello, resta legittimata a impugnare la sentenza anche quando la pronuncia d'appello abbia rilevato la prescrizione o abbia assolto, perché l'interesse al risarcimento può giustificare il gravame e la rinnovazione dell'accertamento in sede di legittimità.

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