Sentenza n. 11932/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 49678 del 09/12/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE. U. 0049678.09-12-2024 del 09/12/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierna ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» …”l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Mulas Mariarita nata il 23/10/1978 a Nuoro ( NU ) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 10/01/2022 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 3987 del 06/02/2023, come citata in premessa, è rigettata"; nonché per l’annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti; per il riconoscimento - del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell''''annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito presso un'università spagnola, denominato corso superiore di specializzazione in assistenza ai bisogni speciali di sostegno educativo. Il Ministero aveva ritenuto che il titolo, qualificato secondo la normativa spagnola come titolo proprio non ufficiale e non abilitante, non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti per il riconoscimento in Italia. L'Amministrazione aveva comunque effettuato un confronto tra il percorso spagnolo e quello previsto in Italia dal D.M. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, riferite anche alla denominazione del sostegno educativo rispetto al sostegno didattico, ai requisiti dei corsi italiani e allo svolgimento blended di insegnamenti, laboratori e tirocinio. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, erronea rilevanza attribuita alla distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali, mancata valutazione concreta delle competenze acquisite e omessa considerazione di misure compensative. Ha chiesto l'annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza. Il TAR ha anzitutto precisato che il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE presuppone, di regola, che la qualifica consenta l'esercizio della professione nello Stato d'origine; nel caso concreto, la ricorrente non aveva prodotto un'attestazione dell'autorità spagnola rilasciata ai sensi della direttiva. Tuttavia, quando la fattispecie non rientri nella direttiva ma ricada nelle libertà fondamentali garantite dagli artt. 45 o 49 TFUE, l'autorità dello Stato ospitante deve prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze dell'interessata e confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. La mancanza di un titolo abilitante o la natura di titolo proprio non costituisce una barriera preconcetta alla valutazione comparativa. Il Ministero non poteva quindi arrestarsi a rilievi generali e formali, ma doveva verificare concretamente le competenze acquisite, le materie studiate e l'esperienza professionale, valutando anche l'eventuale imposizione di misure compensative. Il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione ministeriale, poiché dalla documentazione emergeva un corso di 1500 ore e una significativa sovrapposizione tra le materie spagnole e quelle previste dal percorso italiano. Anche le differenze formative rilevate non giustificavano il diniego senza una valutazione della possibilità di colmarle mediante attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il medesimo titolo estero fosse stato ritenuto idoneo per l'ammissione a successivi percorsi di specializzazione previsti dalla normativa sopravvenuta. L'annullamento è stato disposto ai fini del riesame, non come riconoscimento diretto del titolo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine; l'effetto del riconoscimento è permettere al beneficiario di accedere nello Stato ospitante alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato d'origine
Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta in tale Stato l'esercizio della professione.
artt. 45 e 49 TFUE
le autorità di uno Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale
Anche fuori dall'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono una valutazione complessiva e comparativa delle qualifiche e dell'esperienza; lo Stato ospitante può considerare anche un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
disponendo, se del caso, le misure compensative
In presenza di differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l'autorità deve valutare l'eventuale adozione di misure compensative, anche quando le divergenze siano sostanziali.
art. 1 d.lgs. 206/2007
analogamente anche art. 1 D.lgs. 206/2007
Recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri.
art. 3 d.lgs. 206/2007
analogamente anche art. 3 D.lgs. 206/2007
Collega il riconoscimento all'accesso alla stessa professione e al suo esercizio alle condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.
D.M. 30 settembre 2011
percorso formativo previsto in Italia per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
Costituisce il parametro nazionale di comparazione della formazione estera, ma il confronto deve essere concreto e riferito a conoscenze, abilità e competenze, non soltanto a differenze formali.
Allegati B e C al D.M. 30 settembre 2011
insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano; modalità di conduzione di insegnamenti, laboratori e tirocinio
Le materie e le modalità del percorso italiano sono elementi da comparare con il percorso estero, senza che le difformità formali escludano automaticamente il riconoscimento o l'applicazione di misure compensative.
art. 7, commi 1 e 2, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero
La normativa sopravvenuta è stata considerata quale elemento rilevante per valutare la compatibilità del titolo estero con percorsi di specializzazione e la possibilità di colmare eventuali differenze formative.
Decreto interministeriale n. 77/2025
applicativo del d.l. n. 71/2024
L'ammissione ai percorsi disciplinati dal decreto di soggetti in possesso del medesimo titolo estero rafforza l'esigenza di motivare specificamente perché non siano sufficienti misure compensative nel procedimento di riconoscimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una qualifica professionale estera non può essere negato sulla sola base della denominazione del titolo, della sua qualificazione come titolo proprio o della mancanza di abilitazione nello Stato d'origine, quando l'autorità nazionale sia comunque tenuta a valutare la posizione alla luce delle libertà di circolazione dei lavoratori o di stabilimento.
- Quando la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, l'autorità nazionale deve prendere in considerazione complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale dell'interessato e confrontarli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.
- Il confronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettivo, specifico e motivato, con esame delle materie, delle competenze e delle attività formative svolte; non è sufficiente fondare il diniego su differenze terminologiche, sulla natura non ufficiale del titolo o su rilievi generali relativi alle modalità di erogazione del corso.
- Anche in presenza di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, invece di negare automaticamente il riconoscimento.
- L'annullamento giudiziale del diniego per difetto di istruttoria e motivazione comporta il riesame dell'istanza secondo i criteri indicati dal giudice, ma non determina di per sé il riconoscimento diretto del titolo estero.
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