Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Pescara, Sezione 1

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 223/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Battista, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 8/2024, pubblicata in data 02/05/2024, notificata in data 27/11/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia civile. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accredito delle somme riconosciute nella carta elettronica del docente, oltre agli accessori indicati dalla sentenza civile, e le conseguenti misure di esecuzione. Il TAR ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza; ha inoltre rilevato che, ai fini dell’ottemperanza, non è necessaria la formula esecutiva prevista per l’esecuzione civile. L’Amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all’organo competente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il titolo giudiziale passato in giudicato e la sua mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, accreditando nella carta elettronica del docente le somme riconosciute dal giudice ordinario, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito nel titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui individuato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione. Non è stata disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell’importo contenuto, della maturazione degli interessi e dell’assenza dei relativi presupposti. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, ove versato, e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in considerazione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Il beneficio riconosciuto dal giudicato civile deve essere concretamente attribuito mediante accredito delle somme nella carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni è applicabile, con necessari adattamenti, anche nel giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie; ai fini dell’ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva richiesta per l’esecuzione civile.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva

    La formula esecutiva non costituisce presupposto necessario per proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L’organo intimato non può giustificare l’inottemperanza richiamando la competenza di un altro organo centrale della stessa Amministrazione; deve provvedere direttamente, se competente, oppure trasmettere gli atti all’organo competente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica; nella fattispecie è stata esclusa per l’importo contenuto, la maturazione degli interessi e l’assenza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile passata in giudicato che imponga a un’Amministrazione statale il pagamento o l’attribuzione di somme, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione concreta del comando giudiziale entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari delle amministrazioni statali è applicabile, con i necessari adattamenti, anche all’ottemperanza; per tale giudizio non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L’Amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato deducendo che la competenza appartiene a un diverso organo centrale dello stesso apparato: il responsabile del procedimento deve adottare l’atto finale ove competente oppure trasmettere tempestivamente gli atti all’organo competente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a. richiede una valutazione concreta dei relativi presupposti e può essere esclusa quando l’importo dovuto sia contenuto e il ritardo sia già compensato, secondo il titolo esecutivo, dalla maturazione degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.