Cassazione Penale, Sentenza n. 13106/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, 2° comma c.p. e art. 671 c.p.p. con riguardo a più sentenze definitive e non definitive relative a: 1) furto aggravato del 15/06/2016 (Corte d'appello Caltanissetta, sent. 16/05/2018, definitiva 29/02/2020); 2) reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione per il traffico commessi da feb-apr 2017 (Corte d'appello, sent. 15/10/2020, definitiva 10/06/2021); 3) più reati di stupefacenti anteriori al 07/06/2015 (Corte d'appello, sent. 16/05/2018, definitiva 11/11/2021); 4) reato di stupefacenti del 16/11/2018 giudicato con rito abbreviato ex art. 444 c.p.p. (G.u.p. 22/03/2022, definitiva 05/05/2022). Il ricorrente sosteneva la sussistenza di un unico disegno criminoso sulla base dell'omogeneità dei reati, delle medesime modalità esecutive e del ridotto arco temporale tra gli eventi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il ricorrente non aveva dimostrato l'unicità del disegno criminoso: le sentenze di merito mostravano fatti commessi in tempi diversi e con modalità differenti (in alcuni casi in forma associata, in altri individuale), non emergendo gli elementi sintomatici richiesti dalla giurisprudenza per la continuazione. Perciò non è applicabile il vincolo della continuazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso: i singoli reati devono integrarsi in un unico programma deliberato fin dall'origine; è necessario l'elemento volitivo rivolto all'attuazione del programma criminoso.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; utilizzata come base procedurale per la richiesta del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
artt. 624 e 625 cod. pen.; artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali relative ai reati contestati (furto aggravato e reati in materia di stupefacenti). La diversità della tipologia dei reati è rilevante nella valutazione della mancata omogeneità per la continuazione.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
Individua gli elementi sintomatici per la continuazione: vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni; parametro utilizzato per escludere la continuazione nel caso concreto.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Principio secondo cui la condanna pecuniaria non deve applicarsi se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto però che qui non sussistessero elementi favorevoli al ricorrente.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81, 2° comma c.p.) richiede la prova di un unico disegno criminoso: non basta la mera somma di reati; è necessario dimostrare un progetto delittuoso unitario deliberato fin dall'origine.
- Gli elementi sintomatici valutati dai giudici sono molteplici e concordati dalla giurisprudenza: vicinanza cronologica, causalità/strumentalità reciproca tra i fatti, condizioni di tempo e luogo, analogia nelle modalità esecutive, omogeneità della tipologia dei reati e del bene giuridico tutelato.
- La presenza di reati commessi in epoche distanti o con modalità differenti (es. alcuni in forma associata, altri in forma individuale) ostacola il riconoscimento della continuazione se non accompagnata da chiari elementi di unità programmatica.
- In controversie simili l'onere probatorio grava sul richiedente la continuazione: è utile produrre motivazioni delle sentenze di merito che evidenzino prognosi di identità di progetto, dichiarazioni che colleghino i fatti, partecipanti comuni, prove di coordinamento o finalità unitarie.
- La diversità della tipologia delittuosa (es. furto vs reati di stupefacenti) è un fattore rilevante che può sconsigliare l'applicazione della continuazione salvo prova di un fine comune che leghi veramente le condotte.
- Se il giudice dell'esecuzione motiva logicamente e non apoditticamente l'esclusione della continuazione (richiamando i criteri giurisprudenziali), la sua decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
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