Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13106/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, 2° comma c.p. e art. 671 c.p.p. con riguardo a più sentenze definitive e non definitive relative a: 1) furto aggravato del 15/06/2016 (Corte d'appello Caltanissetta, sent. 16/05/2018, definitiva 29/02/2020); 2) reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione per il traffico commessi da feb-apr 2017 (Corte d'appello, sent. 15/10/2020, definitiva 10/06/2021); 3) più reati di stupefacenti anteriori al 07/06/2015 (Corte d'appello, sent. 16/05/2018, definitiva 11/11/2021); 4) reato di stupefacenti del 16/11/2018 giudicato con rito abbreviato ex art. 444 c.p.p. (G.u.p. 22/03/2022, definitiva 05/05/2022). Il ricorrente sosteneva la sussistenza di un unico disegno criminoso sulla base dell'omogeneità dei reati, delle medesime modalità esecutive e del ridotto arco temporale tra gli eventi.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il ricorrente non aveva dimostrato l'unicità del disegno criminoso: le sentenze di merito mostravano fatti commessi in tempi diversi e con modalità differenti (in alcuni casi in forma associata, in altri individuale), non emergendo gli elementi sintomatici richiesti dalla giurisprudenza per la continuazione. Perciò non è applicabile il vincolo della continuazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso: i singoli reati devono integrarsi in un unico programma deliberato fin dall'origine; è necessario l'elemento volitivo rivolto all'attuazione del programma criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; utilizzata come base procedurale per la richiesta del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

  • artt. 624 e 625 cod. pen.; artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Norme sostanziali relative ai reati contestati (furto aggravato e reati in materia di stupefacenti). La diversità della tipologia dei reati è rilevante nella valutazione della mancata omogeneità per la continuazione.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)

    Individua gli elementi sintomatici per la continuazione: vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni; parametro utilizzato per escludere la continuazione nel caso concreto.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Principio secondo cui la condanna pecuniaria non deve applicarsi se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto però che qui non sussistessero elementi favorevoli al ricorrente.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 81, 2° comma c.p.) richiede la prova di un unico disegno criminoso: non basta la mera somma di reati; è necessario dimostrare un progetto delittuoso unitario deliberato fin dall'origine.
  • Gli elementi sintomatici valutati dai giudici sono molteplici e concordati dalla giurisprudenza: vicinanza cronologica, causalità/strumentalità reciproca tra i fatti, condizioni di tempo e luogo, analogia nelle modalità esecutive, omogeneità della tipologia dei reati e del bene giuridico tutelato.
  • La presenza di reati commessi in epoche distanti o con modalità differenti (es. alcuni in forma associata, altri in forma individuale) ostacola il riconoscimento della continuazione se non accompagnata da chiari elementi di unità programmatica.
  • In controversie simili l'onere probatorio grava sul richiedente la continuazione: è utile produrre motivazioni delle sentenze di merito che evidenzino prognosi di identità di progetto, dichiarazioni che colleghino i fatti, partecipanti comuni, prove di coordinamento o finalità unitarie.
  • La diversità della tipologia delittuosa (es. furto vs reati di stupefacenti) è un fattore rilevante che può sconsigliare l'applicazione della continuazione salvo prova di un fine comune che leghi veramente le condotte.
  • Se il giudice dell'esecuzione motiva logicamente e non apoditticamente l'esclusione della continuazione (richiamando i criteri giurisprudenziali), la sua decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.