Sentenza del 04/05/2016 n. 8814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania, che aveva confermato l'illegittimità della ripresa a tassazione relativa a un'operazione ritenuta inesistente. Con il primo motivo ha denunciato l'omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che i lavori fatturati per 55.000 euro facevano parte della ristrutturazione completa di un edificio, per un valore complessivo superiore a 240.000 euro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonché un vizio di contraddittorietà della motivazione, contestando che il pagamento di soli 10.000 euro potesse dimostrare la reale esistenza dell'intera operazione fatturata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto privo di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito la questione relativa alla ristrutturazione complessiva fosse stata sottoposta alla CTR, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per plurime ragioni: mescolava impropriamente censure di violazione di legge e vizio di motivazione, era privo dell'adeguato momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e conteneva un quesito di diritto inidoneo. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
vizio di omessa o insufficiente motivazione; violazione o falsa applicazione di norme di diritto
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati distinguendo chiaramente la violazione di legge dal vizio di motivazione. Non è ammessa la sovrapposizione di censure eterogenee riferite alla stessa questione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi deduce l'erronea valutazione di atti o risultanze processuali deve indicarne specificamente il contenuto e precisare dove e quando la relativa questione sia stata sottoposta al giudice di merito.
Art. 366-bis c.p.c.
idoneo momento di sintesi omologo al quesito di diritto
Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura motivazionale deve essere accompagnata da una sintesi chiara e specifica del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione; in mancanza, il motivo è inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di elementi che consentano di ritenere inattendibili o inesistenti le operazioni contabilizzate. Nel caso concreto, tuttavia, la censura dell'Agenzia non è stata esaminata nel merito perché il motivo era formalmente inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: occorre indicare con precisione gli atti rilevanti, il loro contenuto e il momento processuale in cui sono stati prodotti o dedotti.
- Violazione di legge e vizio di motivazione sono censure diverse e devono essere articolate separatamente, con argomentazioni coerenti con il rispettivo motivo di impugnazione.
- Un motivo di ricorso privo di un quesito di diritto o di una sintesi motivazionale adeguata, quando richiesti dalla disciplina applicabile, può essere dichiarato inammissibile senza esame della questione sostanziale.
- La Corte di Cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove già esaminati dai giudici di merito: il ricorrente deve dimostrare uno specifico errore giuridico o un vizio processualmente deducibile.
- Anche quando l'Amministrazione sostiene l'inesistenza di un'operazione imponibile, la fondatezza sostanziale dell'accertamento può non essere esaminata se il ricorso è carente sotto il profilo formale e non rispetta i requisiti di specificità e autosufficienza.
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