Cassazione Penale, Sentenza n. 21987/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per falsa testimonianza resa nel processo a carico di Aurora Mustacchio (furto di tre quadri). Ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p. invocando la causa di non punibilità per aver reso dichiarazioni mendaci per "salvare sé stesso" da un grave e inevitabile nocumento (avendo acquistato uno dei quadri provento di furto e temendo di essere indagato, anche perché il pubblico ministero aveva accennato alla possibilità di procedimenti a suo carico); (2) violazione degli artt. 384 e 197 c.p.p., sostenendo che, essendo potenzialmente indiziato (almeno di ricettazione), avrebbe dovuto essere escusso come teste assistito o indagato e non come semplice testimone, per cui non poteva essere obbligato a deporre ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione di merito. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: per l'art. 384 c.p. non sussisteva la causa di non punibilità perché il timore di incriminazione poteva non essere considerato immediato e inevitabile ma solo una mera supposizione; anzi, dagli atti emergeva la piena collaborazione del Giordano con le indagini (segnalazione del venditore e indicazione degli altri due quadri) e l'assenza di elementi che avrebbero indotto gli inquirenti a iscriverlo nel registro degli indagati, ragion per cui non poteva dirsi che il rischio di responsabilità penale fosse già concreto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il giudice ha il potere di accertare in termini sostanziali se il dichiarante rivesta la qualità di indagato al momento dell'escussione; nel caso concreto non sussistevano elementi indiziari tali da far assumere a Giordano la veste di indagato né ragioni per ritenere che dovesse essere assistito o esonerato dall'obbligo di deporre. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 384 cod.pen.
La causa di non punibilità per chi rende false dichiarazioni per salvare sé o un prossimo da grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore opera solo se il timore è concreto, immediato e direttamente connesso alla deposizione; non si applica se il timore è una mera supposizione o non sorretto da elementi oggettivi che rendano la minaccia inevitabile. Nel caso specifico è stata esclusa perché non sussistevano elementi che rendessero il timore di incriminazione concreto e immediato.
art. 197 cod.proc.pen.
Disciplina la posizione del dichiarante (testimone/indagato) e le garanzie ad essa connesse. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve accertare in termini sostanziali la qualità del dichiarante (indagato o testimone), prescindendo da meri indici formali; tale valutazione, se congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto assenti indizi tali da qualificare il Giordano come indagato.
art. 198, comma 2 cod.proc.pen.
Prevede l'obbligo o l'esonero dalla testimonianza per chi potrebbe autoincriminarsi. La Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché la deposizione richiesta verteva su fatti relativi alla provenienza del quadro e non su fatti idonei a far emergere la responsabilità penale del teste; inoltre non vi erano elementi che giustificassero l'esonero del Giordano dall'obbligo di deporre.
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. richiede un timore effettivo, immediato e strettamente connesso alla specifica deposizione: mere supposizioni o timori astratti non sono sufficienti.
- L'acquisto di un bene poi risultato provento di reato non determina automaticamente la qualifica di indagato: rilevano gli elementi obiettivi e l'atteggiamento degli inquirenti (iscrizione nel registro delle notizie di reato, indagini svolte, comportamento collaborativo).
- Spetta al giudice valutare sostanzialmente la veste del dichiarante (testimone vs indagato) e tale valutazione, se adeguatamente motivata, difficilmente è sindacabile in sede di legittimità.
- Se la deposizione riguarda fatti che non sono direttamente idonei a far emergere una responsabilità penale del teste, non opera l'esonero dall'obbligo di deporre previsto dall'art. 198 c.p.p.; in dubbio, occorre verificare la specificità degli argomenti richiesti al teste.
- La semplice menzione, da parte del pubblico ministero, della possibile esistenza di procedimenti a carico di un teste non è di per sé idonea a trasformare un teste in un soggetto costretto a deporre sotto la protezione delle garanzie previste per l'indagato: serve una valutazione oggettiva e contestuale degli elementi di fatto.
- Per chi è coinvolto in vicende relative a beni sospetti (es. acquirente di opere d'arte): conservare tracce, collaborare con le indagini e fornire informazioni utili può essere determinante per dimostrare l'assenza di dolo o di consapevolezza e per evitare di essere qualificati come indagati.
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