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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38832/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia (25/09/2023) dopo rinvio dalla Cassazione. Il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 131 e 132 c.p. e vizio di motivazione per non aver diminuito l'aumento di pena correlato all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 l. fall.) alla luce della prescrizione intervenuta per parte della condotta (bancarotta preferenziale) e della ridotta consistenza complessiva del danno; (2) violazione dell'art. 216 l. fall. e vizio di motivazione sulla determinazione delle pene accessorie: la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha confermato la durata delle pene accessorie in cinque anni (come nel primo grado) senza motivare né uniformarsi alla precedente sentenza annullata che aveva parametrato le accessorie alla pena principale, determinando una durata delle accessorie superiore alla pena principale e comportando possibile reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi circa la necessità di ridurre l'aumento per l'aggravante del danno patrimoniale, nonostante la prescrizione di parte delle condotte che avevano alimentato la quantificazione del danno; (2) la Corte d'appello ha omesso di motivare la scelta sulla durata delle pene accessorie, risultando quest'ultima superiore alla pena principale e in contrasto con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e con il divieto di reformatio in peius. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia limitatamente ai punti relativi alla determinazione dell'aumento per l'aggravante ex art. 219 l. fall. e alla determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 l. fall.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, comma 2, l. fall.

    La norma contiene l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto che l'aumento di pena va parametrato al danno effettivamente riferibile all'attività illecita per la quale è stata accertata la responsabilità e che, se parte delle condotte che avevano alimentato la stima del danno risultano prescritte, il giudice deve riconsiderare e motivare la misura dell'aumento.

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, l. fall.

    La disposizione disciplina le pene accessorie nei reati fallimentari con limiti di durata non fissi; la Corte ha richiamato che la loro determinazione deve essere compiuta in concreto dal giudice, sulla base dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e adeguatamente motivata, e non semplicemente parametrata (o confermata meccanicamente) alla pena principale.

  • art. 131 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di determinazione della pena (a titolo esemplificativo: finalità, specie di pena). La Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena dopo prescrizione di talune condotte richiede l'applicazione corretta di tali criteri e motivazione specifica sulle ragioni della misura adottata.

  • art. 132 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena nel caso concreto; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di motivare la scelta del quantum e di adeguarla agli scopi preventivi e rieducativi, anche nella determinazione delle pene accessorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione delle pene accessorie e per il calcolo della pena; la Corte ha richiamato che tali criteri devono guidare la fissazione concreta della durata delle accessorie e richiedono motivazione specifica.

  • art. 37 cod. pen.

    Norma sul rapporto tra pena principale e pene accessorie: la Corte ha richiamato il principio che la durata delle pene accessorie non deve essere determinata meccanicamente in rapporto alla pena principale ma in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., evitando comunque situazioni in cui le accessorie risultino irragionevolmente superiori senza adeguata motivazione.

  • Principio del divieto di reformatio in peius

    Principio processuale per cui il giudice del rinvio non può aggravare la posizione del ricorrente rispetto alla situazione creata dalla sentenza annullata. La Corte ha ritenuto violato il divieto laddove la durata delle pene accessorie, fissata nel giudizio di rinvio, è risultata in concreto più gravosa rispetto a quanto stabilito nella sentenza annullata.

Massime di principio

  • Se, dopo annullamento parziale e prescrizione di talune condotte, rimangono elementi di responsabilità per altri reati, il giudice che ridetermina la pena deve riconsiderare e motivare l'entità di ogni aumento legato ad aggravanti che erano state quantificate sull'insieme delle condotte originarie; non è ammesso trascurare la minore consistenza del danno effettivo.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione specifica e valutazione secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; non è sufficiente confermare passivamente la durata fissata in primo grado senza confrontarla con le modifiche intervenute nella pena principale o con le valutazioni già operate dalla sentenza annullata.
  • Il giudice del rinvio non può adottare decisioni che, rispetto alla sentenza annullata, peggiorino la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius); ogni aumento di gravità deve essere espressamente motivato e giustificato.
  • Quando l'aggravante è parametrata al danno patrimoniale, la prova e la quantificazione del danno devono essere adeguate al capo di imputazione ancora efficace; la prescrizione o l'annullamento di parti del capo di imputazione impone una ricalibrazione dell'aumento aggravante.
  • In caso di rinvio per nuovo esame, è opportuno che la rinnovata valutazione sia svolta da sezione diversa per garantire imparzialità e per evitare riproposizioni non motivate delle precedenti determinazioni sanzionatorie.

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