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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14025 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, calcolato sulla base di una rendita catastale attribuita nell'ambito di una procedura DOCFA. La concessionaria contestava l'efficacia della rendita nei propri confronti, sostenendo di non aver ricevuto la necessaria notifica dell'atto di attribuzione o modifica e lamentando anche carenza di motivazione dell'avviso. Il Comune sosteneva invece che la notifica non fosse necessaria, poiché la rendita derivava da una procedura DOCFA e la contribuente era consapevole della situazione catastale e della provvisorietà della precedente liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione Tributaria Regionale. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la rendita catastale è efficace ai fini ICI solo dopo la notifica ai soggetti intestatari della partita catastale, compreso il concessionario dell'area demaniale quando risulti intestatario e soggetto passivo d'imposta. L'eccezione relativa alla procedura DOCFA opera soltanto nei confronti del soggetto che ha presentato la proposta, non nei confronti di un diverso soggetto passivo rimasto estraneo alla procedura. La consapevolezza della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza della procedura catastale non sostituisce la notifica formale. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è rimasto assorbito. Il Comune è stato condannato al pagamento di 7.000 euro per compensi professionali, oltre spese generali, accessori e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

    La rendita catastale attribuita o modificata non può essere utilizzata per determinare la base imponibile ICI prima della sua notifica al soggetto intestatario della partita catastale. L'obbligo riguarda anche il concessionario dell'area demaniale che sia intestatario catastale e soggetto passivo d'imposta.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6

    Impone all'Amministrazione finanziaria obblighi di informazione e comunicazione nei confronti del contribuente. Nel caso concreto, tali obblighi rafforzano la necessità di notificare l'esito del nuovo classamento al concessionario rimasto estraneo alla procedura DOCFA.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    È stata invocata dalla contribuente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, ma i relativi motivi incidentali sono rimasti assorbiti a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA per l'accatastamento o la variazione catastale. La conoscibilità della proposta DOCFA rende superflua la notifica soltanto nei confronti del contribuente che l'ha presentata, non anche nei confronti di altri soggetti passivi.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2, 3 e 4

    È stato richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile ICI e all'utilizzo della rendita catastale, ma la decisione ha ritenuto preliminare e decisiva la mancata notifica della rendita.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Richiamato dalla contribuente con riguardo alla motivazione e alla procedura di accertamento ICI; la relativa questione è rimasta assorbita.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 337

    Invocato dal Comune per sostenere l'utilizzabilità retroattiva della rendita, ma ritenuto non decisivo perché la controversia riguardava una rendita mai notificata alla contribuente e quindi inefficace nei suoi confronti.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione; entrambe le parti costituite ne hanno fatto uso.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Comune e, in via condizionata, dalla contribuente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    A seguito del rigetto integrale del ricorso, il Comune è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Una rendita catastale nuova o modificata, utilizzata per calcolare un tributo locale, deve essere previamente notificata al soggetto passivo che risulta intestatario catastale, anche se si tratta di un concessionario e non del proprietario dell'immobile.
  • La procedura DOCFA rende normalmente conoscibile la rendita solo al soggetto che l'ha presentata. Non elimina l'obbligo di notifica verso altri soggetti passivi rimasti estranei alla procedura.
  • La consapevolezza del contribuente circa la pendenza di una procedura catastale, la provvisorietà della precedente liquidazione o la possibile futura variazione della rendita non sostituisce la notifica formale richiesta dalla legge.
  • Prima della notifica, la rendita non è giuridicamente utilizzabile per determinare la base imponibile del tributo. Una volta notificata, essa può in alcuni casi essere utilizzata anche per annualità ancora accertabili, ma tale principio non sana la totale mancanza di notifica.
  • Quando l'avviso di accertamento si fonda su una rendita non notificata al destinatario, l'atto può essere annullato per inefficacia della rendita utilizzata, indipendentemente dalla correttezza sostanziale del valore catastale.

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