Sentenza del 17/05/2018 n. 901 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento- Decadenza del potere di accertamento - Termini - Raddoppio dei termini -Presupposti - Trasmissione della denuncia - Necessità - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa regola enunciata è che, per gli avvisi notificati fino al 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini ordinari non richiede che l'Amministrazione finanziaria abbia effettivamente trasmesso la denuncia entro il termine ordinario. È sufficiente che, in concreto, sussistessero i presupposti per l'invio della notizia di reato. Dal testo non risultano indicati gli esiti specifici dei gradi di giudizio né le parti formalmente vittoriose.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decadenza dal potere di accertamento e, in particolare, l'applicabilità del raddoppio dei termini ordinari per gli avvisi di accertamento notificati fino al 2 settembre 2015. La questione era se il raddoppio fosse subordinato alla trasmissione effettiva della denuncia penale entro il termine ordinario di accertamento oppure fosse sufficiente la sussistenza dei presupposti per l'invio della notizia di reato.
Norme richiamate
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributarie penalmente rilevanti
Per gli avvisi di accertamento notificati fino al 2 settembre 2015 il raddoppio dei termini ordinari è subordinato alla sussistenza dei presupposti per l'invio della notizia di reato, senza necessità della trasmissione della denuncia entro i termini ordinari.
Il raddoppio opera quando la violazione presenta caratteristiche tali da imporre la denuncia penale; l'effettiva trasmissione della denuncia entro il termine ordinario non costituisce una condizione necessaria.
Massime di principio
- Per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, l'Amministrazione può beneficiare del raddoppio dei termini anche se la denuncia penale non è stata materialmente inviata entro il termine ordinario.
- È necessario verificare in concreto la sussistenza dei presupposti oggettivi della notizia di reato; il raddoppio non può fondarsi su una mera qualificazione astratta o strumentale della violazione.
- La data di notifica dell'avviso è decisiva: il principio riguarda espressamente gli avvisi notificati fino al 2 settembre 2015 e non può essere automaticamente esteso a periodi o discipline successive.
- In una controversia sulla decadenza, il contribuente deve contestare non solo l'assenza o il ritardo della denuncia, ma soprattutto l'effettiva insussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia penale.
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