Sentenza n. 921/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5021/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 30 ottobre 2015, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, e del 23 dicembre 2015, di sottoposizione della società fiduciaria a liquidazione coatta amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, sostenendo di avere un interesse qualificato all'annullamento dei provvedimenti perché la liquidazione coatta amministrativa poteva determinare procedimenti penali, accertamenti di responsabilità e pregiudizi economici nei confronti dei soci e degli amministratori. Nel merito hanno dedotto l'illegittimità della revoca dell'autorizzazione, sostenendo che la mancata trasmissione del bilancio 2013 non costituisse un inadempimento sufficientemente grave e fosse, al più, causa di sospensione, anche perché la società aveva deliberato la propria liquidazione già nel febbraio 2013. Hanno inoltre contestato il richiamo operato dal TAR a una precedente sentenza non ancora passata in giudicato e sostenuto che la revoca dell'autorizzazione non producesse automaticamente la liquidazione coatta amministrativa. È stata altresì dedotta l'irrilevanza, ai fini della legittimità dei provvedimenti, della circostanza che l'attività societaria fosse già cessata in fatto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d'appello, ritenendo erronea la declaratoria di difetto di interesse. La messa in liquidazione coatta amministrativa e i suoi effetti sono astrattamente idonei a incidere sulla posizione dei soci e degli amministratori, potendo comportare procedimenti penali, accertamenti di responsabilità e pregiudizi economici; pertanto, la società già titolare delle quote e il suo amministratore avevano un interesse qualificato a contestare gli atti. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata sul punto. Esaminato il merito, il giudice ha respinto il secondo e il terzo motivo. La revoca dell'autorizzazione non era fondata soltanto sulla mancata trasmissione del bilancio 2013, ma anche sulla persistente e completa inerzia della società, già destinataria di una sospensione semestrale dell'autorizzazione e di un ulteriore termine di dieci giorni per regolarizzare le irregolarità. L'art. 3 del d.P.R. n. 361/1994 tipizza la mancata trasmissione del bilancio come causa di sospensione e consente la revoca nei casi più gravi, anche quando l'irregolarità non sia sanata durante il periodo di sospensione; non è prevista la reiterazione indefinita della sospensione. La liquidazione coatta amministrativa è stata ritenuta atto vincolato e necessitato conseguente alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 233/1986. È irrilevante che la società avesse già cessato di fatto l'attività o deliberato la liquidazione, poiché la misura è finalizzata anche a sottoporre a controllo pubblico la liquidazione del patrimonio in presenza del venir meno della fiducia dello Stato. Il ricorso di primo grado è stato pertanto respinto nel merito. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. n. 361/1994
Salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 6, ove le società di cui all’art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall’esercizio dell’attività fiduciaria o di revisione e, nei casi più gravi, può revocare l’autorizzazione. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.
La mancata trasmissione del bilancio annuale costituisce causa di sospensione; se l'irregolarità, o altra irregolarità contestata, persiste durante il periodo di sospensione, il Ministero può revocare l'autorizzazione. La norma non impone la reiterazione della sospensione.
art. 1, comma 1, l. n. 233/1986
Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione [...] nei confronti delle quali venga [...] pronunciata [...] la revoca dell'autorizzazione [...] sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento [...] con decreto del Ministro [...].
La liquidazione coatta amministrativa costituisce conseguenza vincolata e necessitata della revoca dell'autorizzazione per le società fiduciarie e di revisione.
art. 2 l. n. 1966/1939
È richiamato quale fondamento della revoca dell'autorizzazione, senza ulteriore interpretazione autonoma.
artt. 197 e seguenti r.d. n. 267/1942
Sono richiamati dalla l. n. 233/1986 per disciplinare la liquidazione coatta amministrativa, senza ulteriore interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Il socio già titolare delle quote e l'amministratore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa hanno un interesse qualificato a impugnare il provvedimento, poiché la misura è astrattamente idonea a produrre conseguenze penali, accertamenti di responsabilità o pregiudizi economici direttamente incidenti sulle loro posizioni.
- La mancata trasmissione del bilancio annuale di una società fiduciaria costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione; qualora l'irregolarità persista durante il periodo di sospensione e non venga sanata entro il termine assegnato, l'amministrazione può disporre la revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi.
- La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria può essere legittimamente fondata non solo sull'inadempimento documentale originario, ma anche sulla persistente inerzia della società nel regolarizzare la propria posizione dopo la sospensione e l'assegnazione di un ulteriore termine.
- Per le società fiduciarie e di revisione, la revoca dell'autorizzazione determina, ai sensi della legge, la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa quale atto vincolato e necessitato; è irrilevante che la società abbia già cessato di fatto l'attività o deliberato la propria liquidazione.
- La liquidazione coatta amministrativa conseguente alla revoca dell'autorizzazione è giustificata anche dalla necessità di assicurare il controllo pubblico sulle operazioni liquidatorie, in ragione del venir meno della fiducia dello Stato nella società.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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