Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La titolare di un deposito titoli in amministrazione aveva conferito al marito una procura generale e, successivamente, una procura speciale per operare sul rapporto. Il marito impartì alla banca, tra il 25 e il 29 novembre 1999, ordini di vendita dei titoli e di accredito del ricavato sul proprio conto corrente. La cliente revocò la procura generale con comunicazione ricevuta dalla banca il 29 novembre 1999, mentre gli accrediti erano ancora in corso di esecuzione. In giudizio chiese la restituzione delle somme accreditate sul conto del marito dopo la revoca, o in subordine il risarcimento del danno. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d'appello confermò, ritenendo validi gli ordini impartiti quando il marito era ancora munito di poteri e affermando che la revoca della procura generale non incideva sulla procura speciale né sugli ordini già dati. In cassazione la ricorrente dedusse quattro motivi: violazione dei criteri ermeneutici del contratto, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'interpretazione ed esecuzione del rapporto, e violazione delle norme sulla revoca del mandato e della procura, sostenendo che la revoca della procura generale e la volontà di operare personalmente avrebbero dovuto impedire l'accredito del ricavato al marito e che la banca, dopo aver saputo della revoca, avrebbe dovuto sospendere o verificare ulteriormente l'operazione prima di effettuare gli accrediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto che la corte territoriale non avesse affrontato il profilo decisivo della responsabilità della banca per violazione della buona fede e della diligenza professionale: una volta conosciuta la revoca della procura generale, la banca avrebbe dovuto compiere ulteriori verifiche sulla persistente legittimazione del marito a ricevere il ricavato della vendita dei titoli, anziché limitarsi a considerare la mera esistenza degli ordini originari. Il comportamento della banca è stato quindi giudicato, in linea di principio, non conforme ai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con conseguente necessità di un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
art. 1188 c.c.
richiamato quale base della domanda di restituzione delle somme corrisposte a soggetto non legittimato a riceverle
art. 1175 c.c.
indicato, insieme alla buona fede, come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto
art. 1176, comma 2, c.c.
la banca, quale operatore professionale, è tenuta alla diligenza qualificata propria dell'attività bancaria
art. 1362 c.c.
invocato come criterio di interpretazione del negozio e degli ordini impartiti
art. 1363 c.c.
invocato come criterio ermeneutico sistematico del negozio
art. 1366 c.c.
la buona fede opera anche come criterio di interpretazione del contratto
art. 1369 c.c.
invocato tra i canoni ermeneutici del contratto
art. 1370 c.c.
invocato tra i canoni ermeneutici del contratto
art. 1374 c.c.
richiamato per distinguere l'integrazione del contratto dalla fonte del dovere di buona fede
art. 1375 c.c.
la buona fede è regola di comportamento nell'esecuzione del contratto; la sua violazione può fondare responsabilità
art. 1396 c.c.
richiamato in tema di revoca della procura e opponibilità ai terzi
art. 1710 c.c.
richiamato in relazione ai doveri del mandatario di eseguire l'incarico con diligenza
art. 1723 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della revoca del mandato
art. 1724 c.c.
richiamato in relazione alla revoca tacita del mandato
art. 1856 c.c.
richiamato quale norma pertinente ai rapporti bancari e all'esecuzione degli incarichi affidati alla banca
artt. 331, 332 e 371-bis c.p.c.
richiamati nella fase processuale per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del garante
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
Massime di principio
- Nel rapporto bancario, la banca deve conformare l'esecuzione delle operazioni non solo alla lettera degli ordini ricevuti, ma anche ai doveri di correttezza, buona fede e diligenza professionale, specie quando emergano circostanze sopravvenute idonee a mettere in dubbio la persistente legittimazione dell'ordinante o del destinatario del pagamento.
- La revoca di una procura o di un mandato, quando sia conosciuta dall'intermediario prima dell'esecuzione materiale dell'operazione, impone verifiche ulteriori sulla spettanza del potere di ricevere le somme o di disporre del rapporto; l'inerzia dell'intermediario può integrare responsabilità contrattuale.
- Ai fini dell'esonero da responsabilità per pagamento o accredito eseguito a soggetto apparentemente legittimato, non basta accertare che l'ordine sia stato impartito quando il potere esisteva: occorre verificare se, al momento dell'effettiva esecuzione, fossero intervenuti fatti noti all'operatore professionale tali da escludere l'affidamento incolpevole.
- La buona fede oggettiva opera come criterio di comportamento, di integrazione del contenuto contrattuale e di interpretazione del rapporto; in presenza di un operatore professionale, essa si concretizza in obblighi di informazione, avviso e controllo proporzionati alla natura del servizio e alla rilevanza economica dell'operazione.
- La diligenza richiesta alla banca è quella qualificata dell'art. 1176, comma 2, c.c., valutata secondo la natura professionale dell'attività svolta e non secondo un parametro meramente soggettivo o formale di conformità all'ordine iniziale.
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