Sentenza del 28/03/2019 n. 3469 - Comm. Trib. Prov. Catania
IRAP - lavoratori autonomi - struttura autonoma organizzata - obbligo di pagamento- sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'IRAP al lavoro autonomo e alle libere professioni. L'imposta è dovuta solo quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa come una struttura esterna idonea a produrre un valore aggiuntivo rispetto alla mera attività intellettuale del professionista e all'utilizzo degli strumenti indispensabili o normalmente di corredo al suo know-how. L'accertamento deve essere svolto caso per caso, valutando numero e importanza dei fattori organizzativi. Dopo la prima verifica a carico dell'Ufficio, il contribuente deve provare i fatti posti a fondamento della propria richiesta, secondo l'art. 2697 c.c.
La decisione
La sentenza afferma che l'obbligo di pagamento dell'IRAP sussiste quando viene accertata un'autonoma organizzazione. Non è sufficiente la sola qualità di lavoratore autonomo o professionista per escludere l'imposta: occorre valutare concretamente l'esistenza di una struttura organizzativa capace di generare valore ulteriore rispetto all'attività personale. Il contribuente che chiede di non assoggettarsi all'IRAP deve fornire la prova dell'assenza di tale organizzazione. Dal testo disponibile non risultano indicati importi, annualità o ulteriori dettagli dispositivi.
Norme richiamate
Art. 2697 Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che invoca l'esclusione o il rimborso dell'IRAP deve provare l'assenza dei presupposti dell'imposta, in particolare dell'autonoma organizzazione, dopo che l'Ufficio abbia svolto la verifica iniziale.
Disciplina IRAP
Per i lavoratori autonomi e i professionisti l'IRAP è dovuta solo se l'attività è organizzata autonomamente mediante fattori esterni, per numero e rilevanza, capaci di aggiungere valore rispetto alla prestazione personale e agli strumenti indispensabili o accessori all'attività.
Massime di principio
- Il semplice esercizio di un'attività professionale non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: è necessaria un'autonoma organizzazione.
- La presenza di strumenti ordinari e indispensabili per svolgere la professione, da sola, non dimostra l'esistenza di una struttura autonoma organizzata.
- L'accertamento deve essere concreto e individualizzato, considerando dipendenti, collaboratori, beni strumentali, locali e modalità complessive di esercizio dell'attività.
- L'Ufficio deve individuare gli elementi organizzativi rilevanti; il contribuente deve poi documentare l'assenza di un apparato autonomo o la natura meramente marginale degli elementi presenti.
- In caso di richiesta di esclusione o rimborso dell'IRAP, è opportuno conservare documentazione su personale, collaborazioni, beni strumentali, spese e locali, poiché la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione è decisiva.
Testo integrale
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