Sentenza n. 593/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annate 1997/1998 e 1998/1999, nonché atti connessi relativi all’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6273 del 19 luglio 2022, aveva ricalcolato in euro 9.170,95, oltre euro 4.410,47 per interessi, il prelievo supplementare dovuto per le annate lattiero-casearie 1997/1998 e 1998/1999. Sono stati dedotti plurimi vizi di legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere ed è stata proposta anche una domanda risarcitoria. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, secondo cui le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo tuttavia la cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quest’ultima presuppone la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente per effetto dell’attività successiva dell’amministrazione. Nel caso concreto, l’art. 10-bis del d.l. 69/2023 non ha liberato l’azienda dall’obbligazione pecuniaria relativa al prelievo latte, ma ha inciso sugli atti di imputazione adottati anteriormente alla legge di conversione, determinando una modifica del quantum e non dell’an del debito. È quindi venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione degli atti originari, senza che la pretesa sostanziale possa dirsi integralmente soddisfatta. Le spese sono state dichiarate non ripetibili, poiché AGEA non si è costituita e non ha svolto attività difensiva; il TAR ha escluso la compensazione in senso tecnico.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, conv. con l. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
La disposizione sopravvenuta rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate anteriormente alla legge di conversione e ne impone la sostituzione, incidendo sul quantum del debito senza estinguere l’obbligazione relativa al prelievo latte.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente; la mera sopravvenuta inefficacia o sostituzione dell’atto impugnato non è sufficiente quando permane il debito sostanziale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato unitamente all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa successiva all’instaurazione del giudizio abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente; non ricorre quando l’amministrazione elimina o sostituisce l’atto impugnato, ma lascia ferma l’obbligazione sostanziale, incidendo soltanto sulla sua quantificazione.
- Quando una disciplina sopravvenuta rende privi di effetto gli atti amministrativi già adottati e ne impone la sostituzione, viene meno l’interesse all’annullamento degli atti originari, con conseguente improcedibilità del ricorso, anche se la sopravvenienza non estingue il rapporto sostanziale sottostante.
- La modifica del quantum di un’obbligazione amministrativamente accertata non equivale alla sua eliminazione: la sostituzione dell’atto di imputazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario senza integrare piena soddisfazione della pretesa del ricorrente ai fini della cessazione della materia del contendere.
- In assenza di costituzione e di attività difensiva della parte resistente, le spese di giudizio non sono ripetibili e non ricorre il presupposto per una compensazione tra le parti.
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