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Ordinanza

Ordinanza n. 1113/2026 - Latina, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso per l’affidamento di 74 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative, pubblicato il 20 agosto 2026, con termine di pubblicazione fissato al 4 settembre 2026, e relativi allegati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha chiesto l’annullamento dell’avviso e degli atti allegati, previa sospensione, contestando la procedura avviata dal Comune per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti. In camera di consiglio le parti hanno dichiarato l’intervenuta adozione, nelle more del giudizio, di una determinazione in autotutela.

La decisione

Il Collegio ha rilevato che la determinazione di autotutela intervenuta nelle more avrebbe consentito di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; tuttavia, non essendo stato dato alle parti il relativo avviso in udienza, ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026 per sottoporre la questione al contraddittorio. Non è stata pronunciata alcuna decisione sulla domanda cautelare o sul merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa (stante la determinazione in autotutela intervenuta nelle more del giudizio, dichiarata anche dalle parti) e che, tuttavia, non è stato dato il relativo avviso a verbale in udienza;

    La definizione della causa con sentenza in forma semplificata è stata prospettata, ma il Collegio ha rinviato la decisione perché alle parti non era stato dato in udienza il relativo avviso e occorreva sottoporre la questione al contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il giudice ravvisa i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ma non ha dato alle parti il relativo avviso in udienza, deve rinviare la trattazione per sottoporre la questione al contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittime
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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