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Ordinanza

Ordinanza n. 16657/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 19.08.2025, nonché per ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202511950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 19 agosto 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il privato aveva impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata il 19 agosto 2025. La presente ordinanza non esamina nuovamente i motivi di accesso: decide sull’istanza del difensore per la liquidazione degli onorari e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato, dopo che la sentenza n. 202606424 aveva dichiarato cessata la materia del contendere e accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

La decisione

Il TAR liquida al difensore, per studio della controversia, introduzione e trattazione, € 1.281,25, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Il giudice prende a riferimento la tariffa minima per una controversia di valore indeterminabile e bassa complessità, quantificata in € 2.562,50, e applica la riduzione della metà prevista per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo. La presente ordinanza non decide nuovamente la domanda di accesso, già definita con la precedente sentenza.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Visto l’art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;

    La liquidazione degli onorari e delle spese compete all’autorità giudiziaria e deve considerare i valori tariffari e l’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115 del 2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, i compensi liquidabili al difensore per il patrocinio a spese dello Stato devono essere determinati considerando i parametri tariffari e l’impegno professionale e sono dimezzati ai sensi dell’art. 130 d.P.R. 115/2002.
  • Nel liquidare i compensi per una controversia di valore indeterminabile, il giudice può applicare la tariffa minima corrispondente alla bassa complessità, motivando la determinazione in relazione alla natura della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza

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