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Ordinanza

Ordinanza n. 16643/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 8170/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 20311/2023, pubblicata in data 09/07/2024 e notificata il 05/11/2024, passata in giudicato; con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 8170/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 8170/2024, pubblicata il 9 luglio 2024, notificata il 5 novembre 2024 e passata in giudicato. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione. Il testo non specifica le statuizioni di condanna contenute nella sentenza né le ragioni concrete dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né ha deciso sulla richiesta di fissare una somma per il ritardo. Ha rilevato, sulla base degli atti, che la corretta e completa esecuzione del giudicato richiede anche la partecipazione della Ragioneria dello Stato competente e ne ha disposto d'ufficio la chiamata in causa. Ha onerato la ricorrente di notificare alla Ragioneria il ricorso, l'ordinanza e le memorie del Ministero depositate il 20 maggio 2026, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della Segreteria. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 febbraio 2027; nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissare una somma dovuta per le successive violazioni o inosservanze e per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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