Ordinanza n. 16641/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 584/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 31318/2022, pubblicata in data 23/01/2023, notificata in data 04/05/2023, passata in giudicato; con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 584/2023, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 584/2023 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 gennaio 2023, notificata il 4 maggio 2023 e passata in giudicato. Ha chiesto inoltre la determinazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né deciso sulla richiesta di fissazione della somma coercitiva. Ha rilevato che la completa esecuzione richiede la partecipazione della Ragioneria dello Stato competente: al Ministero resistente spetta la liquidazione del quantum debeatur, mentre il successivo versamento deve essere effettuato dalla Ragioneria. Ha quindi disposto d'ufficio la chiamata in causa di quest'ultima, onerando la ricorrente di notificare il ricorso e l'ordinanza entro 30 giorni dalla comunicazione della Segreteria, e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide nel merito tale richiesta.
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