Ordinanza n. 16611/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell’ASL Roma 1 del 1 aprile 2026 che ha confermato il diniego di accesso, nonostante la decisione favorevole del Difensore civico della Regione Lazio, e precedente diniego implicito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di accesso agli atti formati nell’istruttoria avviata in seguito alla propria istanza del 27 gennaio 2026, chiedendone l’ostensione e l’estrazione di copia. Il Collegio ha rilevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità del ricorso: il ricorrente, ammesso a stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art. 23 c.p.a. nei giudizi in materia di accesso, ha notificato il ricorso all’ASL tramite PEC dal proprio indirizzo, senza avvalersi di un soggetto legittimato a eseguire la notificazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l’ammissibilità del ricorso né la domanda di accesso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio, assegnando il termine del 12 novembre 2026 per il deposito di memorie e fissando una nuova camera di consiglio al 1 dicembre 2026. La questione riguarda l’eventuale inesistenza della notificazione eseguita personalmente dal ricorrente via PEC e la sua conseguente insuscettibilità di rinnovazione o sanatoria, anche per raggiungimento dello scopo o costituzione dell’ASL.
Norme richiamate
art. 23 c.p.a.
tra le ipotesi derogatorie non rientra quella della parte che può stare in giudizio personalmente, come è previsto dall’art. 23 c.p.a., nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La facoltà di stare personalmente in giudizio nei giudizi di accesso non comporta, secondo l’orientamento richiamato nell’ordinanza, il potere della parte di eseguire personalmente la notificazione del ricorso.
art. 137 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 137 c.p.c., infatti, il potere di notificare gli atti processuali spetta esclusivamente all’ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga diversamente e tra le ipotesi derogatorie non rientra quella della parte che può stare in giudizio personalmente, come è previsto dall’art. 23 c.p.a., nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Il potere di notificare gli atti processuali appartiene all’ufficiale giudiziario, salvo deroghe di legge; la facoltà di patrocinio personale prevista dall’art. 23 c.p.a. non costituisce una deroga che abiliti la parte a notificare autonomamente il ricorso.
Massime di principio
- La facoltà riconosciuta alla parte di stare personalmente in giudizio nelle controversie in materia di accesso non implica, di per sé, il potere di notificare personalmente il ricorso via PEC: secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal TAR, la notificazione deve essere eseguita da un soggetto abilitato dalla legge.
- Secondo l’orientamento richiamato nell’ordinanza, la notificazione del ricorso eseguita personalmente dalla parte, fuori dai casi previsti dalla legge, è inesistente e non è suscettibile né di rinnovazione né di sanatoria per raggiungimento dello scopo o per costituzione della controparte.
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