Ordinanza n. 16654/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del DRCU dell’INAIL n. 24 del 26/01/20263 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito della selezione comparativa pubblica, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura selettiva indetta con determinazione DCRU 4/11/2025 n. 321 “selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 28 unità titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di dirigente medico di primo livello dell’Inail, CCNL Area funzioni centrali attivati ai sensi dell’art. 20-quater del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022”; - della graduatoria definitiva di merito, approvata con determinazione DCRU dell’INAIL 26 gennaio 2026 n. 244, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura selettiva indetta con determinazione DCRU 4/11/2025 n. 321; - del provvedimento, sconosciuto negli estremi, di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva indetta con determinazione DCRU 4/11/2025 n. 321, implicitamente adottato dall’INAIL all’esito del colloquio orale, previsto dall’art. 5, comma 2, della selezione de qua e tenutosi in data 15 dicembre 2025; - della graduatoria redatta dall’amministrazione ad esito del colloquio orale di cui all’art. 5, comma 2, dell’avviso di “selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 28 unità titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di dirigente medico di primo livello dell’Inail, CCNL Area funzioni centrali attivati ai sensi dell’art. 20-quater del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022” indetta con determinazione DCRU 4/11/2025 n. 321, nella parte in cui attribuisce alla odierna ricorrente il punteggio di 8/20, determinando la relativa sua esclusione dalla procedura comparativa; - della scheda individuale del colloquio orale sostenuto dalla ricorrente in data 15 dicembre 2025, rilasciata dall’Amministrazione resistente in sede di ostensione documentale in data 30 gennaio 2026, nella parte in cui emerge l’avvenuta formulazione di quesiti non conformi alle materie tassativamente indicate dall’art. 5 del bando; - del verbale n. 1 di seduta del 03/12/20257 della Commissione valutatrice e dell’allegata scheda di valutazione titoli della ricorrente; - del verbale n. 2 di seduta del 15/12/20258 della prova di colloquio orale, rilasciata dall’amministrazione a seguito di ostensione documentale in data 30/01/2026; - di tutti i verbali della Commissione di concorso, anche se non conosciuti; - del bando di selezione comparativa pubblica, indetta con determinazione DCRU INAIL 4 novembre 2025, n. 3219, nella parte in cui, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che governano i procedimenti concorsuali e in difformità rispetto all’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, non impone alla Commissione valutatrice l’obbligo di predeterminare i criteri di valutazione della prova orale - colloquio né di procedere alla previa formulazione ed estrazione a sorte dei quesiti da sottoporre ai candidati nonché nella parte in cui, viola le prescrizioni imposte dall’art. 8 del D.P.R. 487/1994; - nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 26 marzo 2026: per l’annullamento - della determinazione n. 27 del 27.01.20263 emessa dall’INAIL di stabilizzazione a tempo indeterminato nei ruoli dell’Istituto i n. 24 vincitori della “selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 28 unità titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di dirigente medico di primo livello, CCNL Area Funzioni centrali, attivati ai sensi dell’art. 20-quater del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022”, a decorrere dal 1° febbraio 2026, con inquadramento nella qualifica di dirigente medico di I livello dell’area medico-legale dell’Inail, di cui al CCNL Area Funzioni centrali e di assegnazione delle sedi di lavoro; - dell’allegato 1/A4 che forma parte integrante della determinazione n. 27 del 27.01.2026 emessa dall’INAIL, ove sono state indicate le sedi di impiego dei n. 24 vincitori della “selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 28 unità titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di dirigente medico di primo livello, CCNL Area Funzioni centrali, attivati ai sensi dell’art. 20-quater del d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022” a decorrere dal 1° febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla selezione comparativa INAIL per la stabilizzazione di dirigenti medici, conseguente all’attribuzione di 8/20 al colloquio orale, nonché determinazione di stabilizzazione dei 24 vincitori e assegnazione delle sedi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla selezione comparativa INAIL per la stabilizzazione a tempo indeterminato di 28 dirigenti medici, la graduatoria definitiva e gli atti della procedura, contestando in particolare il punteggio di 8/20 ottenuto al colloquio del 15 dicembre 2025 e la formulazione di quesiti non conformi alle materie tassativamente previste dal bando. Ha inoltre censurato il bando perché non avrebbe imposto alla commissione la preventiva predeterminazione dei criteri di valutazione del colloquio né la formulazione e l’estrazione a sorte dei quesiti, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e delle disposizioni del d.P.R. n. 487/1994; ha altresì dedotto la violazione dell’art. 8 del medesimo decreto. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione che ha stabilizzato a tempo indeterminato 24 vincitori dal 1° febbraio 2026 e l’assegnazione delle relative sedi. Il TAR, rilevando la questione d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha prospettato dubbi sull’ammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione e di interesse diretto, concreto e attuale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti. Dopo il passaggio della causa in decisione ha sottoposto al contraddittorio la sola questione dell’ammissibilità dei motivi aggiunti: ha rilevato che la giurisdizione amministrativa potrebbe terminare con l’approvazione della graduatoria, poiché la successiva stabilizzazione dei vincitori potrebbe non costituire esercizio di potere pubblico sindacabile dal giudice amministrativo; ha inoltre dubitato che la determinazione di stabilizzazione e l’assegnazione delle sedi incidano direttamente sulla posizione della ricorrente, essendo i provvedimenti potenzialmente lesivi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e risultando stabilizzati 24 candidati a fronte di 28 posti previsti. Ha assegnato alla ricorrente 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie limitate a tale questione e ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione rilevata d’ufficio sull’ammissibilità dei motivi aggiunti; l’ordinanza assegna alla ricorrente un termine per interloquire.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva sull’ammissibilità di un ricorso per motivi aggiunti, deve consentire alla parte interessata di presentare osservazioni sulla specifica questione prima di definirla.
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