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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15712/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce che, accogliendo l'appello del P.M., aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DE FAZIO, sostituendo gli arresti domiciliari disposti dal GIP. La difesa deduceva violazione di legge e vizio della motivazione: il Tribunale avrebbe semplicemente recepito le ragioni del P.M. senza compiere una valutazione autonoma, avrebbe errato nel valutare il decorso del tempo e nel considerare il rinvio a giudizio (sostanzialmente contrario ai criteri di commisurazione delle misure), e non avrebbe indicato le esigenze cautelari ancora sussistenti, ignorando il principio secondo cui il progredire delle fasi procedimentali può determinare attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha fornito argomentazione autonoma e congrua rispetto alla decisione del GIP: il "tempo silente" da solo non basta a giustificare la sostituzione della misura, il tempo rilevante ai fini della revoca/sostituzione è quello decorrente dall'applicazione della misura, e il rinvio a giudizio non determina necessariamente attenuazione delle esigenze cautelari, potendo anzi confermarne la gravità quando i fatti e i precedenti ne comprovano la pericolosità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    L'art. 292 c.p.p. regola gli elementi che il giudice che applica la misura deve valutare, incluso il decorso del tempo dal fatto ("tempo silente"); tale valutazione è richiesta al giudice che dispone la misura cautelare originaria.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    L'art. 299 c.p.p. disciplina la revoca o la sostituzione della misura cautelare: ai fini di revoca/sostituzione rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e, per giustificare attenuazioni, occorrono elementi sopravvenuti rispetto alla misura stessa.

  • art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di esecuzione a cura della cancelleria in caso di decisione della Corte; citata in relazione agli obblighi formali successivi alla sentenza.

Massime di principio

  • Il "tempo silente" dalla commissione del reato può essere valutato al momento dell'applicazione della misura cautelare, ma per la revoca o sostituzione rileva principalmente il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura; quindi il mero decorso del tempo non è automaticamente elemento attenuante se non sussistono nuovi elementi sopravvenuti.
  • Il rinvio a giudizio non è di per sé causa di attenuazione delle esigenze cautelari: può confermare la gravità degli indizi e rendere anzi più giustificata una misura afflittiva quando la posizione processuale del soggetto e la gravità dei fatti lo richiedono.
  • L'assenza di precedenti episodi di evasione o condotte elusive non costituisce automaticamente prova di affidabilità del detenuto, specie in mancanza di specifiche allegazioni sulla personalità o su comportamenti tali da indicare affidabilità.
  • Il giudice dell'appello cautelare non è vincolato a una motivazione "rafforzata" ma deve fornire una valutazione critica autonoma e convincente delle ragioni per cui riforma la decisione del primo giudice, attingendo all'intero compendio probatorio.
  • Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari richiede una verifica continua della loro idoneità nel tempo, ma tale verifica può giustificare il mantenimento o il ripristino di misure più afflittive quando permangono o emergono elementi che ne comprovano la necessità.
  • In impugnazioni in Cassazione contro provvedimenti cautelari de libertate, la censura deve superare la valutazione di merito con argomentazioni non manifestamente infondate; se il tribunale di riesame ha fornito motivazioni coerenti la Corte tende a dichiarare il ricorso inammissibile.

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