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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21454/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una titolare di impresa individuale. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il fallimento su ricorso di due creditori; la corte d'appello ha respinto il reclamo proposto dalla fallita, ritenendo regolare la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo PEC risultante dai registri, e ritenendo provati sia lo stato di insolvenza sia il superamento delle soglie di fallibilità. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina fallimentare e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i debiti effettivi erano inferiori a euro 500.000, che un debito verso l'agente della riscossione era sospeso per adesione alla definizione agevolata, che il credito verso un terzo e il patrimonio mobiliare e immobiliare escludevano l'insolvenza e che doveva essere considerata piccolo imprenditore; (2) violazione delle norme sulla notificazione dell'istanza di fallimento, deducendo di aver avuto accesso alla PEC solo successivamente e di non aver potuto conoscerne prima il contenuto; (3) violazione delle norme tecniche sul documento informatico, sostenendo che la comparsa della curatela era una scansione e che la documentazione prodotta non era utilizzabile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e, con esso assorbiti il secondo e il terzo, osservando che la ricorrente non aveva censurato la ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè la mancata prova dei requisiti dimensionali esimenti ex art. 1 l.fall. e l'onere, gravante sull'imprenditore, di dimostrare il non superamento delle soglie; ha inoltre ribadito che l'insolvenza consiste in un'impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali e non è esclusa dalla mera esistenza di crediti verso terzi o di un patrimonio attivo, se manca la liquidità per pagare i debiti scaduti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento della ricorrente. La Corte ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi perché il primo motivo non scalfiva la ratio decisiva della sentenza impugnata: la ricorrente non aveva provato i presupposti per beneficiare delle esenzioni dimensionali ed era stato accertato lo stato di insolvenza. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di lite in favore dei controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata via PEC all'indirizzo risultante dai registri e attivo, è stata ritenuta regolare perché conforme alla sequenza procedimentale prevista dalla norma

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci degli ultimi esercizi opera a danno dell'imprenditore, che è onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    il superamento o meno dei limiti dimensionali e la mancata prova delle esimenti determinano l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore

  • art. 1, comma 2, lett. a), l.fall.

    l'imprenditore deve provare di non aver avuto un attivo patrimoniale annuo superiore alla soglia prevista per sottrarsi alla fallibilità

  • art. 1, comma 2, lett. b), l.fall.

    l'imprenditore deve provare di non aver realizzato ricavi lordi annui superiori alla soglia prevista per sottrarsi alla fallibilità

  • art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.

    la soglia di esposizione debitoria rileva ai fini della fallibilità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che lo stato passivo superasse ampiamente il limite

  • art. 5 l.fall.

    l'insolvenza è intesa come impotenza strutturale, non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 11 d.m. 44/2011

    dedotto dalla ricorrente in relazione alla forma del deposito telematico, ma non accolto

  • art. 12 d.m. 44/2011

    dedotto dalla ricorrente in relazione alla forma del deposito telematico, ma non accolto

  • comma 184 e seguenti del D.L. 145/2018

    richiamati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse incidenza decisiva sulla decisione

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore che invochi la sottrazione alla fallibilità per dimensioni ridotte ha l'onere di provare il mancato superamento delle soglie previste dalla legge; la mancata produzione della documentazione contabile richiesta opera a suo sfavore.
  • L'insolvenza va valutata come incapacità strutturale di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle obbligazioni scadute; non è esclusa dalla sola esistenza di crediti verso terzi o di un patrimonio attivo, se non sia dimostrata la concreta liquidità necessaria per il pagamento dei debiti.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata, il ricorso per cassazione che attacchi solo profili secondari o diversi non può condurre alla cassazione della decisione.
  • La notificazione dell'istanza di fallimento tramite PEC è valida se eseguita all'indirizzo risultante dai registri e attivo al momento della notifica; l'eventuale gestione della casella da parte di un consulente non esonera il destinatario dal controllo dell'indirizzo e dagli obblighi di aggiornamento dei dati pubblici.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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