Cassazione Penale, Sentenza n. 24587/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell\'art. 99 cod. pen. e per manifesta illogicità della motivazione relativa all\'applicazione della recidiva specifica: la Corte di appello avrebbe fatto affidamento su una condanna divenuta definitiva dopo la commissione del reato oggetto del procedimento, elemento non valutabile ai fini dell\'art. 99. Inoltre censura per omessa motivazione in relazione alla mancata determinazione sul vincolo della continuazione con la sentenza del 13/05/2021, richiesta dalla difesa e divenuta irrevocabile prima della pronuncia di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d\'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto, in particolare per il ricalcolo della continuazione e per la determinazione della sanzione, rilevando che non era possibile tenere conto di una condanna passata in giudicato dopo la commissione del reato e che la sentenza impugnata è rimasta silente sulla richiesta di continuazione, configurando omessa motivazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice utilizzata per la condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina) contestata al ricorrente.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva: ai fini della sua applicazione rileva una precedente condanna divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo fatto; non è consentito fondare la recidiva su condanne divenute definitive successivamente alla data del nuovo reato.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione tra più reati quando sono commessi con lo stesso disegno criminoso; richiede valutazione motivata degli elementi che attestano l\'unitarietà del disegno criminoso.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n.10219 del 15/01/2021 (Rossi, Rv. 281381 - 01)
Precedente interpretativo secondo cui non è possibile tener conto, ai fini della recidiva, di una condanna la cui irrevocabilità si è perfezionata dopo la commissione del reato per il quale si procede.
Massime di principio
- La recidiva (art. 99 c.p.) può essere applicata solo se la condanna anteriore è divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo reato; non è ammissibile fondare la recidiva su provvedimenti divenuti definitivi successivamente.
- Se la difesa chiede il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.), il giudice deve esaminare e motivare espressamente la questione: il mancato esame o la silenziosa omissione costituiscono vizio di motivazione che può determinare l\'annullamento limitato alla determinazione della pena.
- Quando vizi attinenti a recidiva o continuazione incidono sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione può disporre annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio solo sul punto della pena, senza riesame della responsabilità sostanziale.
- Il giudice non può valorizzare, ai fini della pena o della recidiva, elementi probatori o sentenze divenute definitive dopo la commissione del reato oggetto del procedimento; eventuali precedenti rilevanti devono essere irrevocabili al momento del fatto.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione la difesa deve esporre in modo specifico gli elementi sintomatici dell\'unità del disegno criminoso (tempi, luoghi, modus operandi, finalità), così da rendere obbligatoria una motivazione del giudice sul punto.
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