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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13318/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva sostituito la pena detentiva di 3 anni con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 richiamando il capo III della L. 689/1981. Il motivo del ricorso è la violazione di legge sotto il profilo dell'art. 59, lett. d), L. 689/1981: la pena si riferirebbe a una condanna per il reato di rapina aggravata (art. 628, comma terzo, n. 1, c.p.), che è considerato reato "ostativo" ai sensi dell'art. 4‑bis ord. pen., per cui la sostituzione della pena non può essere concessa se non ricorrono specifiche condizioni (es. riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323‑bis, secondo comma, o accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata). Inoltre è stata censurata la carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione, che si è limitato a un generico riferimento al titolo del reato senza verificare se nell'imputazione e nella sentenza fosse stata contestata e/o applicata l'ipotesi aggravata del terzo comma e senza esprimersi sull'eventuale collegamento con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'art. 628, comma terzo (rapina aggravata), rientra tra i reati ostativi di cui all'art. 4‑bis e quindi l'art. 59 L. 689/1981 richiede un accertamento puntuale sull'operatività delle condizioni ostative. Poiché il giudice dell'esecuzione non ha motivato se nel capo di imputazione fosse contestata e se in sentenza fosse stata accertata la fattispecie aggravata e non ha verificato l'eventuale collegamento con la criminalità organizzata, la motivazione è carente. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 150/2022

    Richiamato come base normativa per l'istanza di sostituzione della pena; la Corte ha valutato la sostituzione operata dal giudice dell'esecuzione sulla base di tale richiamo ma ha esaminato le condizioni ostative previste dalla disciplina speciale (L. 689/1981 e art. 4‑bis).

  • L. 689/1981

    art. 59, primo comma, lett. d)

    Stabilisce le condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva; la lett. d) esclude la sostituzione quando la pena si riferisce a reati indicati nell'art. 4‑bis ord. pen., salvo il riconoscimento della specifica circostanza attenuante (art. 323‑bis, secondo comma, c.p.). La Corte ha ritenuto che tale norma imponga un obbligo di verifica e motivazione da parte del giudice dell'esecuzione.

  • Legge penitenziaria (ord. pen.)

    art. 4‑bis (L. 26/7/1975, n. 354), comma 1 ter

    Indica i reati ostativi per i quali i benefici penitenziari possono essere esclusi; in particolare la rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, può accedere ai benefici solo se non sussistono collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che l'art. 628, comma terzo, rientra tra i reati ostativi e impone verifiche specifiche.

  • Codice penale

    art. 628, comma terzo, n. 1

    Riguarda la rapina aggravata; la Corte ha ritenuto che, essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 4‑bis, occorre accertare se l'aggravante contestata e accertata in sentenza determini l'operatività dell'ostatività alla sostituzione della pena.

  • Codice penale

    art. 323‑bis, secondo comma

    Prevede una circostanza attenuante che, se riconosciuta, può consentire l'accesso a benefici anche per reati altrimenti ostativi; la Corte ha ricordato che l'eventuale riconoscimento di tale attenuante è una delle eccezioni previste dall'art. 59 L. 689/1981.

Massime di principio

  • Quando si valuta la sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. detenzione domiciliare), il giudice deve verificare espressamente se il reato rientra tra i "reati ostativi" previsti dall'art. 4‑bis dell'ordinamento penitenziario e, in caso affermativo, motivare puntualmente l'assenza delle condizioni ostative.
  • Non è sufficiente un generico riferimento al titolo del reato: il giudice deve accertare se nella imputazione e nella sentenza sia stata contestata e accertata l'ipotesi aggravata (es. il terzo comma dell'art. 628 c.p.) e deve esprimersi sulla presenza o assenza di collegamenti con la criminalità organizzata quando rilevante.
  • Se sussiste una condizione che rende il reato ostativo, la sostituzione della pena può essere esclusa, salvo che non sia stato riconosciuto l'eventuale beneficio previsto da norme speciali (es. la circostanza attenuante di cui all'art. 323‑bis, secondo comma).
  • La mancanza di una motivazione specifica e congrua su questioni decisive (come l'operatività di un'ostatività) espone il provvedimento al rischio di annullamento in sede di legittimità e al rinvio per un nuovo esame.
  • In casi analoghi, il pubblico ministero o la parte interessata è legittimata a far valere la violazione delle norme ostative; il giudice di merito deve quindi documentare e motivare il percorso valutativo riguardo agli elementi che consentono o impediscono l'accesso ai benefici.

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