Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25273/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato imposta di registro e catastale, oltre sanzioni, per la mancata registrazione di un verbale di conciliazione giudiziale relativo a una controversia su un immobile tra due comproprietari. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo omesso esame del verbale di conciliazione, sostenendo che esso si limitava a sorteggiare le quote tra i comproprietari senza conguagli; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione dell'avviso, perché privo dell'indicazione della base imponibile, della normativa applicata e dell'aliquota; con il quarto ha censurato la violazione degli artt. 34 e 53 d.P.R. 131/1986, assumendo che non vi fosse una divisione in senso proprio; con il quinto ha contestato la condanna alle spese. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, mentre l'Agente della riscossione è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ha rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha compensato le spese del merito e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell'agente della riscossione, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza solo quando manchi realmente l'apparato argomentativo o sia meramente apparente, secondo il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali che violano il minimo costituzionale.

  • art. 7 l. 212/2000

    "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L'avviso di liquidazione deve consentire al contribuente un'immediata difesa, indicando presupposti di fatto e ragioni giuridiche; non è richiesta l'allegazione di atti già conosciuti o redatti dal contribuente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    L'avviso di liquidazione emesso per una conciliazione giudiziale deve indicare l'articolo applicato e l'aliquota dell'imposta, a pena di nullità.

  • art. 34 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per negare la sussistenza di una divisione in senso proprio; la censura è stata però assorbita.

  • art. 53 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa tributaria; la censura è stata assorbita.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità; le spese del merito sono state compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale.

Massime di principio

  • In tema di motivazione delle sentenze, il vizio rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in una reale anomalia motivazionale, quale mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • Per gli atti impositivi, l'obbligo di motivazione è funzionale a consentire al contribuente un esercizio immediato e pieno del diritto di difesa: devono essere indicati presupposti di fatto, ragioni giuridiche, base imponibile, aliquota e criterio di liquidazione, quando necessari alla comprensione della pretesa.
  • L'omessa allegazione di un atto richiamato non comporta di per sé nullità dell'avviso se il documento è già conosciuto dal contribuente o, a maggior ragione, se è stato da lui stesso redatto.
  • In presenza di una motivazione di merito errata sull'adeguatezza dell'avviso di liquidazione, la Corte può cassare la decisione e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Quando un motivo di ricorso investe una questione assorbente accolta dalla Corte, le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.