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Sentenza

Sentenza n. 3457/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2225/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 14 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202600380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2225/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. La sentenza, notificata all'Amministrazione il 13 giugno 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 6 ottobre 2025. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha dato esecuzione all'obbligo. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di adempimento e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 324 c.p.c. e la regolare notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In mancanza di prova dell'avvenuto adempimento, ha ordinato all'Amministrazione scolastica di erogare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e che provveda entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo in quanto l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali. Le spese di lite, pari a 800 euro oltre accessori, nonché il contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato ritenuto comprovato dall'attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo da attendere prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria non abbia spontaneamente adempiuto all'obbligo imposto dal titolo.
  • Prima di promuovere l'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione, il creditore deve dimostrare la notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione e in assenza di prova dell'integrale adempimento, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'incarico di commissario ad acta può essere affidato a un dipendente pubblico la cui attività istituzionale comprende la gestione della spesa pubblica; in tal caso, se l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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