Circolare numero 149 del 19-10-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 5 ottobre 2017 tra INPS e F.I.S.A.L.P. per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i tempi di riversamento all’associazione, il costo del servizio a carico della federazione e le regole di responsabilità, contestazione e recesso. Sono inoltre riportate le istruzioni contabili e i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-F.I.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-F.I.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 5 ottobre 2017 tra INPS e Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla federazione.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta è quindi collegata alle principali prestazioni temporanee gestite dall’Istituto per le quali è possibile l’autorizzazione da parte dell’interessato.
Delega, autorizzazione e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e deve essere corredata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo della F.I.S.A.L.P. è 1012. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale, e deve essere uniforme per tutti gli iscritti all’Associazione.
Gestione nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali
Quando l’INPS effettua il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun dipendente, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione relativa alle deleghe, nonché eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto direttamente dall’associato oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione del contributo associativo, procede quanto prima all’acquisizione della revoca e alla comunicazione all’associazione revocata. Inoltre, se un’associazione presenta una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve indicare l’associazione revocata; alla revoca o alla nuova delega va allegata copia del documento di identità.
Revoca, annullamento e restituzione delle somme
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Nelle controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Misura dei contributi e percentuali comunicate da F.I.S.A.L.P.
La F.I.S.A.L.P. ha comunicato le seguenti misure percentuali dei contributi da trattenere:
- 3% sulla NASPI;
- 0,50% sull’ASDI;
- 1% sulla DIS-COLL;
- 0,50% sulla CIG;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’Istituto versa all’associazione sindacale l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, dedotte le spese previste dall’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi online, costo del servizio e fatturazione
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, attraverso i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali.
Mediante la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è determinato in 0,45 euro per singola delega ed è posto a carico dell’associazione. La variazione annuale dei costi viene oggetto di apposita comunicazione, dopo la quale l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e clausole di tutela
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con specifico riguardo ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’associazione, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni relative:
- all’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione sindacale;
- al legittimo esercizio dei poteri statutari;
- alla perdita, da parte dell’associazione, dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
- alla sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’INPS.
L’Istituto può comunque recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale della F.I.S.A.L.P. è indicata in via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno (SA).
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25651, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35651, per l’accreditamento alla F.I.S.A.L.P. dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11651, per la rilevazione del debito verso la F.I.S.A.L.P.;
- GPA24042, per l’imputazione degli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione.
Le rimesse all’associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile, e nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25651, GPA35651 e GPA11651.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee in favore della Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.). Possono aderire, mediante trattenuta sulla prestazione, i percettori di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite specifica delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere firmata dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo della F.I.S.A.L.P. è 1012. Nei casi di pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe insieme agli elenchi dei lavoratori e conservare la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.
Revoca, contestazioni e validità della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’associazione restituisce le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata direttamente dall’associato o tramite le organizzazioni sindacali; se trasmessa direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.
Obblighi di restituzione in caso di revoca o annullamento
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Inoltre, nelle controversie giudiziarie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Misura del contributo e modalità di versamento
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega ed essere espressa in percentuale della prestazione, uniforme per tutti gli iscritti. La F.I.S.A.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote: 3% NASPI, 0,50% ASDI, 1% DIS-COLL, 0,50% CIG, 1% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese convenzionali e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi online, costo del servizio e responsabilità
L’INPS rende disponibili nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle associazioni. Tramite la stessa applicazione sono inviate le fatture del costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione. Il costo del servizio è pari a 0,45 euro per singola delega ed è a carico dell’associazione. La variazione annuale del costo è comunicata separatamente e consente il recesso entro 60 giorni. L’INPS resta estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale della F.I.S.A.L.P. è indicata in via Benvenuto Grafeo n. 14, Salerno. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25651 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35651 per l’accreditamento alla federazione, GPA11651 per il debito verso la federazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. I versamenti avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e con le relative rilevazioni contabili.
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