Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Brescia passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 273,92 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 676/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale per distinti periodi compresi tra il 9 novembre 2020 e l’11 giugno 2021 e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 273,92 oltre accessori. Il Ministero aveva inizialmente dichiarato di avere adempiuto, ma non ha prodotto prova idonea dell’avvenuto pagamento. Il ricorrente ha contestato l’adempimento, depositando i cedolini paga relativi al periodo settembre 2025-aprile 2026 e affermando di non avere ricevuto le somme. A seguito di ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha depositato una nota dell’Ufficio Scolastico di Bergamo dalla quale emergeva che non risultavano effettuati pagamenti relativi alla sentenza. Il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso. Il giudizio concerneva inoltre la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza, decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e mancato adempimento dell’obbligo pecuniario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato. Ha inoltre accertato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 10 giugno 2024; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 10 ottobre 2025. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento, nonostante la contestazione del ricorrente e l’onere di documentare l’adempimento. Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante corresponsione dell’importo liquidato dal giudice ordinario. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro novanta giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione nell’attuazione concreta del comando giudiziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 300 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando sussistano i relativi presupposti.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È applicabile quando si chiede l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’attuazione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È richiamato quale criterio per la liquidazione dei compensi in presenza di posizioni processuali identiche, valorizzando la serialità e la riduzione dell’impegno professionale per ciascun ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un’amministrazione il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando il privato contesta l’avvenuto pagamento di quanto disposto dal giudicato, grava sull’amministrazione l’onere di fornire una prova idonea e documentata dell’adempimento; la mera dichiarazione di avere provveduto non è sufficiente.
  • Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza se l’amministrazione non dimostra l’integrale esecuzione del titolo giudiziale, a fronte della contestazione del creditore.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, decorso tale termine, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza per il pagamento dovuto.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di sostituire l’amministrazione nell’adozione degli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.