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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere. Deduceva: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà in relazione alla retrodatazione della seconda ordinanza custodiale (21/11/2019), sostenendo che gli elementi posti a fondamento di tale ordinanza fossero desumibili già da atti e annotazioni di polizia giudiziaria anteriori (febbraio/giugno 2018) e dunque che la misura avrebbe dovuto essere retrodatata; 2) carenza o illogicità della valutazione circa l'assenza di elementi di novità ai fini della revoca/sostituzione della misura, invocando la cessazione dell'operatività del sodalizio dal giugno 2018, l'assenza di apporto successivo del ricorrente, l'anteriorità dei fatti contestati e il comportamento tenuto in carcere come prova di fuoriuscita dai circuiti criminosi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto logica e priva di aporie la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva concluso: a) mancava la desumibilità dagli atti del primo procedimento, prima del decreto di giudizio immediato (16/7/2018), degli elementi poi valorizzati nell'informativa del 4/2/2019 a base della seconda ordinanza; b) le doglianze del ricorrente erano, in gran parte, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione (decreti autorizzativi, annotazioni di PG, intercettazioni parziali); c) gli elementi nuovi prospettati (tempo trascorso dai fatti, comportamento carcerario) non erano provati o, comunque, insufficienti a superare le presunzioni e a giustificare la revoca o attenuazione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito al tema della retrodatazione della misura cautelare: la norma impone che la retrodatazione si fondi su elementi già emersi nel procedimento iniziale; la Corte ha valutato che non era dimostrato che gli elementi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti anteriori al decreto di giudizio immediato

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale penale relativa alla fattispecie di cui il ricorrente era indagato/contestato; la sentenza la cita per indicare i reati oggetto degli atti d'indagine sotto valutazione

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come riferimento ai reati contestati in capo al ricorrente (consumati o contestati nelle diverse posizioni), utile a ricostruire il quadro fattuale oggetto delle misure cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la "doppia presunzione relativa" prevista da questa norma: in tema di esigenze cautelari la presunzione relativa deve poter essere superata con prove concrete; il tempo trascorso dalla misura e altri elementi devono essere valutati nella prospettiva di tali presunzioni

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 292, comma 1, lett. c)

    Norma relativa ai criteri di misura cautelare: la Corte richiama che il cosiddetto "tempo silente" dalla commissione del reato deve essere valutato nella fase di adozione della misura cautelare e non automaticamente nella valutazione della revoca

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il tempo corrente dai fatti contestati

  • art. 94, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione (esecuzione e comunicazioni dovute)

Massime di principio

  • Per chiedere la retrodatazione di una misura cautelare è necessario dimostrare che gli elementi probatori alla base della successiva ordinanza fossero effettivamente desumibili dagli atti del procedimento anteriore; mere deduzioni o riferimenti generici a documenti non prodotti non sono idonei.
  • Le questioni di fatto (es. contenuto di decreti autorizzativi, annotazioni di polizia giudiziaria, intercettazioni non integralmente prodotte) non sono sindacabili in sede di Cassazione: occorre produrre e valorizzare tali elementi nei gradi di merito.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare il tempo che conta è quello trascorso dall'esecuzione o applicazione della misura stessa; il tempo intercorso dai fatti originari è valutato differentemente e non automaticamente decisivo.
  • La buona condotta carceraria, se non documentata e suffragata da elementi concreti (es. relazioni trattamentali), è spesso insufficiente, da sola, a dimostrare la venuta meno delle esigenze cautelari o la risocializzazione.
  • Chi prospetta fatti nuovi o circostanze attenuanti ha l'onere probatorio di produrre documentazione precisa e completa (es. estratti di atti, relazioni dell'istituto penitenziario, atti di investigazione) già nei precedenti gradi, per poter incidere sulla decisione cautelare.

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