Cassazione Penale, Sentenza n. 37/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere. Deduceva: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà in relazione alla retrodatazione della seconda ordinanza custodiale (21/11/2019), sostenendo che gli elementi posti a fondamento di tale ordinanza fossero desumibili già da atti e annotazioni di polizia giudiziaria anteriori (febbraio/giugno 2018) e dunque che la misura avrebbe dovuto essere retrodatata; 2) carenza o illogicità della valutazione circa l'assenza di elementi di novità ai fini della revoca/sostituzione della misura, invocando la cessazione dell'operatività del sodalizio dal giugno 2018, l'assenza di apporto successivo del ricorrente, l'anteriorità dei fatti contestati e il comportamento tenuto in carcere come prova di fuoriuscita dai circuiti criminosi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto logica e priva di aporie la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva concluso: a) mancava la desumibilità dagli atti del primo procedimento, prima del decreto di giudizio immediato (16/7/2018), degli elementi poi valorizzati nell'informativa del 4/2/2019 a base della seconda ordinanza; b) le doglianze del ricorrente erano, in gran parte, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione (decreti autorizzativi, annotazioni di PG, intercettazioni parziali); c) gli elementi nuovi prospettati (tempo trascorso dai fatti, comportamento carcerario) non erano provati o, comunque, insufficienti a superare le presunzioni e a giustificare la revoca o attenuazione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito al tema della retrodatazione della misura cautelare: la norma impone che la retrodatazione si fondi su elementi già emersi nel procedimento iniziale; la Corte ha valutato che non era dimostrato che gli elementi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti anteriori al decreto di giudizio immediato
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale penale relativa alla fattispecie di cui il ricorrente era indagato/contestato; la sentenza la cita per indicare i reati oggetto degli atti d'indagine sotto valutazione
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come riferimento ai reati contestati in capo al ricorrente (consumati o contestati nelle diverse posizioni), utile a ricostruire il quadro fattuale oggetto delle misure cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la "doppia presunzione relativa" prevista da questa norma: in tema di esigenze cautelari la presunzione relativa deve poter essere superata con prove concrete; il tempo trascorso dalla misura e altri elementi devono essere valutati nella prospettiva di tali presunzioni
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 292, comma 1, lett. c)
Norma relativa ai criteri di misura cautelare: la Corte richiama che il cosiddetto "tempo silente" dalla commissione del reato deve essere valutato nella fase di adozione della misura cautelare e non automaticamente nella valutazione della revoca
art. 299, cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il tempo corrente dai fatti contestati
art. 94, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione (esecuzione e comunicazioni dovute)
Massime di principio
- Per chiedere la retrodatazione di una misura cautelare è necessario dimostrare che gli elementi probatori alla base della successiva ordinanza fossero effettivamente desumibili dagli atti del procedimento anteriore; mere deduzioni o riferimenti generici a documenti non prodotti non sono idonei.
- Le questioni di fatto (es. contenuto di decreti autorizzativi, annotazioni di polizia giudiziaria, intercettazioni non integralmente prodotte) non sono sindacabili in sede di Cassazione: occorre produrre e valorizzare tali elementi nei gradi di merito.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare il tempo che conta è quello trascorso dall'esecuzione o applicazione della misura stessa; il tempo intercorso dai fatti originari è valutato differentemente e non automaticamente decisivo.
- La buona condotta carceraria, se non documentata e suffragata da elementi concreti (es. relazioni trattamentali), è spesso insufficiente, da sola, a dimostrare la venuta meno delle esigenze cautelari o la risocializzazione.
- Chi prospetta fatti nuovi o circostanze attenuanti ha l'onere probatorio di produrre documentazione precisa e completa (es. estratti di atti, relazioni dell'istituto penitenziario, atti di investigazione) già nei precedenti gradi, per poter incidere sulla decisione cautelare.
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