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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Forlì prot. n. P-FC/L/Q/2023/101499 del 18 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024; - del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/101474 del 20 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024; - del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/103270 del 12 dicembre 2023, notificato in data 18 maggio 2024; - del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/101460 del 19 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024; - del provvedimento dirigenziale prot. n. P-FC/L/Q/2023/101458 del 19 aprile 2023, notificato in data 2 gennaio 2024; tutti aventi ad oggetto la dichiarazione di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore dei ricorrenti per il decorso del termine previsto dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. 394/1999.

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di decadenza dai nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine previsto dall'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, dopo la declinatoria della competenza territoriale del TAR Lazio e la riassunzione davanti al TAR Emilia-Romagna, hanno impugnato i provvedimenti con cui era stata dichiarata la decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato loro rilasciati. Hanno dedotto: violazione di legge ed eccesso di potere per l'applicazione rigida del termine decadenziale senza considerare che il mancato rilascio dei visti sarebbe dipeso da cause non imputabili agli interessati; violazione del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, per la sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati a cittadini del Bangladesh; difetto di istruttoria per la mancata valutazione delle circostanze concrete e delle cause ostative al rilascio dei visti; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR ha rilevato, inoltre, che il ricorso presentava rilevanti carenze formali, tra cui la mancata ricostruzione della situazione di fatto, la genericità delle censure e la mancata produzione del ricorso originario, necessaria anche per verificare la tempestività dell'impugnazione.

La decisione

Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha preso atto che l'Amministrazione, in autotutela, aveva ripristinato le pratiche archiviate e, quindi, l'efficacia dei nulla osta già rilasciati, dichiarando che avrebbe proceduto all'emissione dei nuovi nulla osta dopo l'ottenimento delle necessarie quote e l'acquisizione dei pareri dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Poiché tale intervento aveva assicurato ai ricorrenti la piena soddisfazione della pretesa azionata con la domanda di annullamento, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure. Le spese sono state compensate, anche in considerazione delle carenze formali del ricorso, che avrebbero potuto condurre alla declaratoria di irricevibilità per tardività e/o di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    La disposizione prevede il termine la cui scadenza aveva costituito il presupposto delle dichiarazioni di decadenza dai nulla osta al lavoro subordinato; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    I ricorrenti ne hanno invocato la violazione in relazione alla sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini del Bangladesh; la questione non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, rimuove in autotutela l'atto impugnato e ripristina la situazione giuridica sostanziale richiesta dal ricorrente, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata, non il mero riesame della posizione del privato o una promessa di futura riedizione del potere.
  • La mancata ricostruzione della situazione di fatto, la genericità delle censure e la mancata produzione degli atti necessari a verificare la tempestività dell'impugnazione possono determinare l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso; tali questioni possono restare assorbite quando intervenga la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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