Cassazione Civile, Ordinanza n. 01018/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un istituto di assistenza ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a un immobile di cui era proprietario, sostenendo che l'immobile dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, ad attività assistenziali. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'avviso; in appello, però, la CTR ha accolto il gravame del Comune e ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'esenzione. In cassazione l'istituto ha dedotto, con due motivi: (1) violazione degli artt. 100, 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'appello del Comune fosse solo parziale e non idoneo a rimettere in discussione il capo della sentenza di primo grado relativo a un ulteriore vizio motivazionale dell'atto, con conseguente giudicato interno e inammissibilità dell'impugnazione; (2) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova del requisito oggettivo dell'esenzione, non considerando lo statuto depositato in appello dal quale emergevano la natura assistenziale dell'ente e l'assenza di fine di lucro.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la CTR avesse correttamente considerato l'atto di appello del Comune sufficiente a investire la decisione di primo grado, avendo il Comune contestato la regola secondo cui gli atti impositivi devono contenere solo l'indicazione dei fatti integrativi dei presupposti d'imposta; non è stato quindi ravvisato il dedotto giudicato interno. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito che l'esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività assistenziali richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, e che l'onere di provare in concreto la sussistenza dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente. In particolare, non basta dimostrare la natura non commerciale dell'ente o il tipo di attività prevista nello statuto: occorre provare che nell'immobile sia effettivamente svolta, in modo esclusivo e non commerciale, l'attività esente. La CTR aveva quindi correttamente affermato che la sola attestazione del tipo di attività non era sufficiente. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
versione applicabile ratione temporis
prevede l'esenzione dall'ICI per immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986
individua il requisito soggettivo richiesto per l'esenzione, ossia la natura di ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il difetto di interesse all'impugnazione parziale del Comune
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per dedurre il preteso obbligo del giudice di pronunciarsi sul giudicato interno e sui limiti dell'appello
art. 324 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado
art. 2909 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'efficacia del giudicato interno
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per censurare l'omesso esame di un dato documentale ritenuto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nelle controversie sull'esenzione da imposta per immobili destinati ad attività assistenziali o analoghe, la parte che invoca il beneficio deve provare sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo richiesti dalla norma agevolativa.
- La prova del requisito oggettivo non può essere fornita soltanto mediante lo statuto dell'ente o documenti che attestino la sua natura non commerciale o le finalità istituzionali: occorre dimostrare l'attività concretamente svolta nell'immobile e la sua effettiva corrispondenza all'attività esente, in modo esclusivo e non commerciale.
- In sede di impugnazione, il giudice deve valutare se l'appello abbia effettivamente investito il capo della sentenza di primo grado che si assume coperto da giudicato interno; se l'atto di gravame contesta la regola giuridica posta a base della decisione, l'impugnazione può ritenersi idonea a rimettere in discussione il capo decisorio.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia preso in considerazione il dato documentale dedotto e lo abbia ritenuto, motivatamente, non decisivo ai fini della prova del presupposto agevolativo.
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