Sentenza n. 758/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1311/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 345/2025, pubblicata in data 26.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo pari a 4 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condannava il Ministero al pagamento di quattro mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi, a titolo di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Non ha invece chiesto il pagamento delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto regolare la produzione della sentenza conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, e valida la notificazione del titolo al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale. Ha inoltre verificato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenendolo applicabile anche al giudizio di ottemperanza. In assenza di contestazioni sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme liquidate nel giudicato, comprensive degli interessi. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti; il commissario dovrà operare per ulteriori sessanta giorni e non avrà diritto a un compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della ritenuta serialità delle inottemperanze ministeriali e dei possibili riflessi erariali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile prodotta in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea all'esecuzione senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., incidendo sulle modalità di attestazione e utilizzazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione; il TAR ne ha affermato l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine applicabile anche all'ottemperanza.
- La sentenza civile prodotta in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nella formulazione risultante dal d.lgs. 149/2022, può costituire il titolo per il giudizio di ottemperanza senza necessità della spedizione in forma esecutiva, se notificata all'amministrazione soccombente.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni entro un termine congruo e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva allo scadere inutilmente del termine assegnato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza, salvo diversa previsione.
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