Cassazione Civile, Ordinanza n. 15037/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta in primo grado per ottenere la restituzione di una collezione di francobolli, che gli attori assumevano essere stata illecitamente sottratta da due convenuti, nonché il risarcimento del danno. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando sia il difetto di prova della comproprietà della collezione in capo a uno degli originari attori, sia l'assenza di prova sufficiente della sottrazione e dell'esatta identificazione dei francobolli dedotti in causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di documenti ritenuti decisivi, relativi a un sequestro penale di francobolli rinvenuti presso l'abitazione di uno dei convenuti; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata percezione delle prove documentali e testimoniali; 3) omesso esame di fatti decisivi, contraddittorietà della motivazione ed erronea individuazione e interpretazione dei documenti, sostenendo che la prova degli elementi dell'illecito sarebbe emersa con certezza. Le resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare e dirimente, che il ricorrente non avesse contestato specificamente la ratio decidendi delle sentenze di merito relativa al difetto di titolarità sostanziale del bene in capo al suo dante causa, sicché egli risultava privo di legittimazione sostanziale a chiedere la restituzione della collezione, non essendo titolare neppure pro quota della proprietà dei beni. Ha inoltre osservato che le censure tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, preclusa in cassazione. È stata ritenuta inammissibile anche l'eventuale doglianza di travisamento della prova, poiché proposta senza rispettare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è stato altresì considerato inammissibile nella parte in cui mirava a introdurre un vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. La Corte ha infine condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile se mira soltanto a una rilettura dei fatti.
art. 116 c.p.c.
la doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve nella contestazione del convincimento del giudice di merito e non denuncia una reale violazione del criterio legale di valutazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
art. 360 n. 4 c.p.c.
il vizio processuale denunciato non è configurabile se la censura investe in realtà l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è prospettabile nei limiti in cui operi il divieto derivante dalla doppia conforme di merito.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia decisione conforme di merito è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove sotto la veste formale della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'omesso esame di fatti decisivi.
- La legittimazione sostanziale ad agire va esclusa quando la parte non contesti specificamente la statuizione di merito che nega la titolarità del diritto fatto valere; senza titolarità, la domanda di restituzione non è proponibile.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo nel rispetto dei rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; in difetto, la censura è inammissibile.
- In caso di doppia conforme di merito, è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla motivazione o sull'omesso esame del fatto decisivo.
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