Sentenza n. 1638/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto euro 500,00 per la Carta del docente relativa all’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’appello di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 luglio 2025 ed era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento della somma, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile, ritenendo provata l’esistenza del titolo esecutivo e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali prima dell’avvio dell’azione esecutiva. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo euro 500,00 per la Carta del docente relativa all’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza civile, nonché agli ulteriori accessori e alle spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Il giudice ha precisato che l’importo indicato dalla ricorrente non è vincolante in modo definitivo, poiché l’Amministrazione deve verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo e la legge civile. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della rilevata serialità dell’inadempimento ministeriale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
artt. 1283 e ss. cod. civ.
Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul capitale riconosciuto dal titolo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Rileva per l’eventuale rifusione dell’onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato civile di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione e ordinare il pagamento delle somme dovute, quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Prima dell’avvio dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva: l’entità del credito deve essere determinata sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti già effettuati, sicché il calcolo prospettato dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione.
- In presenza di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore e attribuendogli il compito di determinare il saldo dovuto e adottare gli atti contabili necessari.
- L’inadempimento seriale dell’amministrazione nell’esecuzione di giudicati, con conseguente aggravio di interessi, penalità e spese a carico dell’erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla competente Procura della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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