Sentenza n. 1164/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, a mezzo del quale -OMISSIS- è stato escluso dalla “Graduatoria finale di merito” e dall’ “Elenco dei vincitori” della procedura selettiva bandita dall’Agenzia delle Entrate con Bando del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 2.320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria; - della Scheda Informativa del Tirocinio rilasciata dal valutatore dott. -OMISSIS- (Ufficio Territoriale di Asti – DP Asti); - di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d’esame, allo stato non conosciuti, ed in particolare quelli (se esistenti) relativi alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, del tirocinio teorico pratico e delle prove orali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria finale di merito e dall'elenco dei vincitori di una procedura selettiva dell'Agenzia delle Entrate, fondata sulla valutazione negativa del tirocinio teorico-pratico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha sostenuto la nullità della scheda di valutazione del tirocinio per carenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo e, in subordine, l'annullabilità della graduatoria per violazione delle norme sulla formazione e conservazione della documentazione informatica previste dal d.P.R. 445/2000. In secondo luogo, ha contestato la valutazione negativa del tirocinio per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e violazione delle disposizioni interne, lamentando l'incongruenza e la lacunosità delle indicazioni del valutatore. In terzo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 50, 52 e 55 del d.P.R. 445/2000 con riguardo alla scheda informativa. In quarto luogo, ha sostenuto il contrasto tra la disciplina generale dei concorsi pubblici, in particolare l'art. 7, comma 3, del d.P.R. 487/1994, e la disciplina del bando quanto alla formazione della graduatoria e alla prova conclusiva. L'Amministrazione ha difeso la legittimità della procedura e l'ampia discrezionalità tecnica delle valutazioni concorsuali. All'udienza il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso era stato notificato soltanto all'Amministrazione e non ai candidati utilmente collocati in graduatoria che avrebbero potuto subire una postergazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il TAR ha ritenuto controinteressati almeno gli ultimi undici candidati vincitori, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto consentire al ricorrente di collocarsi almeno al n. 127 della graduatoria, con conseguente postergazione di tali candidati. La presenza e il mantenimento di una graduatoria ordinata secondo il punteggio finale evidenziano un interesse giuridicamente rilevante dei candidati a conservare la propria posizione e un corrispondente controinteresse a non essere superati. Poiché il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, è stata rilevata l'inammissibilità per mancata notificazione. Il Collegio ha comunque esaminato succintamente il merito. Ha ritenuto inammissibili le censure formali sulla scheda, perché rivolte alla scansione analogica allegata agli atti della commissione, mentre l'atto valutativo effettivo era il file informatico contenuto nell'applicativo dell'Agenzia; il ricorrente avrebbe dovuto acquisire tale documento e, se necessario, i relativi log e dati sulla catena di custodia. Le censure sono state inoltre considerate ipotetiche e non idonee a incidere sulla valutazione. Quanto alla contestazione sostanziale del tirocinio, il TAR ha rilevato la genericità e l'assenza di prova delle circostanze dedotte dal ricorrente, nonché la mancata contestazione del nucleo della valutazione, fondato sullo scarso interesse e sull'insufficiente capacità o disponibilità alla collaborazione. La valutazione tecnica dell'Amministrazione è stata ritenuta sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento o palese disparità di trattamento, non ravvisati nel caso concreto. Infine, il Collegio ha escluso la fondatezza della censura relativa agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 487/1994: la disciplina sul punteggio finale non impedisce la previsione di una prova orale conclusiva con votazione minima, e l'eventuale accoglimento della censura non avrebbe comunque consentito al ricorrente di raggiungere il punteggio necessario. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per le procedure dell'Agenzia delle Entrate, la base normativa può essere individuata nel regolamento di amministrazione dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. 300/1999, nel rispetto dei principi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 165/2001. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato resta a carico del ricorrente secondo legge.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso contro una graduatoria concorsuale è inammissibile se non viene notificato ad almeno un controinteressato individuabile tra i candidati la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d'ufficio, come il possibile difetto di integrazione del contraddittorio.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della scheda di valutazione per carenza di elementi essenziali; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per l'erronea individuazione del documento impugnato.
artt. 50, 52 e 55 d.P.R. 445/2000
Le contestazioni sulla formazione e conservazione del documento informatico devono riferirsi al file informatico effettivamente formato, non alla sua successiva scansione analogica.
art. 7, comma 1, lettera b), d.P.R. 487/1994
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente
La disposizione consente di prevedere una prova orale conclusiva soggetta a una votazione minima.
art. 7, comma 3, d.P.R. 487/1994
Rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio conclusivo e della collocazione in graduatoria, ma non impedisce la previsione di una prova orale con soglia minima.
art. 8, comma 8, del bando di concorso
Prevedeva il punteggio minimo di 21/30 per il superamento della prova conclusiva.
art. 3, comma 7, l. 127/1997
È stato richiamato dal bando quale criterio di preferenza anagrafica, rilevante per stabilire la possibile collocazione del ricorrente rispetto agli ultimi candidati vincitori.
art. 15, comma 5, Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Costituisce, secondo il precedente richiamato, la base normativa specifica delle procedure di assunzione dell'Agenzia delle Entrate.
art. 71, comma 3, d.lgs. 300/1999
È la norma primaria in attuazione della quale è stato adottato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, con disciplina specifica delle assunzioni nelle agenzie fiscali.
art. 70, comma 13, d.lgs. 165/2001
Non impedisce l'applicazione del d.P.R. 487/1994 alle procedure dell'Agenzia delle Entrate, nei limiti di compatibilità con gli artt. 35 e 36 e salvo che la materia sia regolata dall'ordinamento dell'ente in coerenza con i relativi principi.
artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001
Definiscono i principi generali in materia di reclutamento e accesso al pubblico impiego, cui deve essere coerente la disciplina speciale dell'Agenzia delle Entrate.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
È stato menzionato dal ricorrente con riferimento al fascicolo relativo a un controllo, ma la circostanza è stata ritenuta generica e priva di riscontro probatorio.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto una graduatoria concorsuale, sono controinteressati processuali i candidati la cui posizione, anche soltanto in termini di postergazione nella graduatoria, potrebbe essere pregiudicata dall'eventuale accoglimento del ricorso; la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno di essi determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- La presenza di una graduatoria concorsuale mantenuta anche dopo la formazione dell'elenco dei vincitori costituisce indice dell'interesse dei candidati a conservare la propria posizione rispetto agli altri e del corrispondente controinteresse a non essere superati per effetto dell'accoglimento di un'impugnazione.
- Quando un provvedimento valutativo è formato mediante un applicativo informatico e prodotto in giudizio come scansione cartacea, le contestazioni relative alla data, alla paternità, all'integrità e alla formazione documentale devono essere rivolte al file informatico originario, eventualmente mediante acquisizione dei log e della documentazione relativa alla catena di custodia, non alla mera copia analogica.
- Le valutazioni tecniche rese nell'ambito di procedure selettive sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento; allegazioni generiche e non supportate da elementi oggettivi non sono sufficienti a superare tale limite.
- La disciplina generale dei concorsi pubblici non impedisce all'amministrazione di prevedere, nell'ambito della procedura selettiva, una prova orale conclusiva con una votazione minima di superamento, anche quando le disposizioni sul punteggio finale regolano la successiva collocazione in graduatoria.
- Nelle procedure di assunzione dell'Agenzia delle Entrate, il d.P.R. 487/1994 non costituisce necessariamente l'unica base normativa applicabile: la disciplina può essere regolata dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, adottato sulla base dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. 300/1999, purché coerente con i principi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 165/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →