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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31027/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del Tribunale di Caltanissetta che, in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva accolto l'impugnazione del pubblico ministero e ripristinato nei confronti dell'indagato la misura della custodia in carcere, revocando la sostituzione disposta dal GIP di Enna con gli arresti domiciliari. I difensori del ricorrente hanno dedotto difetto di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more del giudizio di legittimità l'ordinanza cautelare era stata revocata per difetto di gravità indiziaria in seguito ad accertamenti medico-legali sulla causa del decesso della vittima, con conseguente pieno riacquisto della libertà personale del ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità non è seguita condanna alle spese né pagamento in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397

    Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397

    Conferma il principio secondo cui la sopravvenuta revoca della misura cautelare che ripristina la libertà personale determina la carenza d'interesse dell'appello contro il ripristino della misura più afflittiva.

  • Sez. 1, n. 46102 del 07/10/2014, Rv. 261289

    Sez. 1, n. 46102 del 07/10/2014, Rv. 261289

    Ulteriore giurisprudenza richiamata a sostegno della regola della carenza d'interesse quando l'evento sopravvenuto elimina l'utilità pratica dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166

    Principio per cui la sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso, intervenuta dopo la proposizione dello stesso, comporta inammissibilità senza condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736

    Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736

    Conferma la regola secondo cui la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non implica soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie.

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308

    Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308

    Autorevole richiamo giurisprudenziale che chiarisce i limiti della potenziale soccombenza nei casi di perdita d'interesse sopravvenuta.

Massime di principio

  • Se, durante il procedimento di impugnazione, sopravviene un evento che elimina l'utilità pratica dell'appello (es. revoca della misura cautelare più afflittiva e pieno reintegro della libertà), il ricorso è dichiarabile inammissibile per carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza della parte e normalmente non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • L'eventuale sopravvenuta perdita di interesse deve essere comunicata/dimostrata in modo tempestivo; se permangono effetti o interessi distinti dall'immediata libertà personale (es. conseguenze penali, disciplinari o di responsabilità civile), l'appello potrebbe conservare rilevanza e non essere inammissibile.
  • Nei procedimenti cautelari, l'accertamento tecnico o medico-legale che ridimensiona o esclude i gravi indizi di colpevolezza può incidere direttamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari e rendere privo di oggetto il gravame contro il ripristino della misura.
  • Prima di desistere o dichiarare mancanza di interesse, valutare se l'impugnazione produca ancora effetti processuali o sostanziali (ad esempio iscrizioni, avvisi, pregiudizi reputazionali) che giustifichino il proseguimento del giudizio.

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