Sentenza n. 16687/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 48 c.p.a., - della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, portante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” - Adempimenti attuativi”, unitamente all'Allegato A ad essa accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'A.S.L. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22 agosto 2019, portante “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017 e 2018” e n. 2110 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9 ter, D.L. n. 78/2015, modificato con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 557”; (ii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell''''ASL 2 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13.8.2019, portante “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 e ss.mm - Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” e n. 1601 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9 ter, D.L. n. 78/2015, modificato con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iii) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'ASL 3 Pescara n. 1043 del 22 agosto 2019, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, D.L. n. 78/2015, art. 9, commi 8 e 9” e n. 1708 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9 ter, D.L. n. 78/2015, modificato con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 557”; (iv) le Deliberazioni non cognite assunte dal D.G. dell'A.S.L. 4 Teramo n. 1513 del 22 agosto 2019, portante “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell'art. 9 ter, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2015, convertito in legge 125/2015 e ss.mm. - certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e n. 1994 del 14 novembre 2022, portante “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9 ter, D.L. n. 78/2015, modificato con Legge n. 145/2018, art. 1, comma 557”; (v) la relazione non cognita rimessa con nota - parimenti non cognita - prot. n. RA/0525691/22 del 12 dicembre 2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del S.S.R. del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell''''anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11 gennaio 2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del S.S.N., della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello C.E. di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Abruzzo del 13 dicembre 2022 che attuava il meccanismo di payback per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 e poneva a carico dell’impresa € 11.022,15, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario contro gli atti nazionali e regionali attuativi del payback sui dispositivi medici, contestando l’addebito di € 11.022,15 per le forniture degli anni 2015-2018. Con cinque motivi deduceva: (1) violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011 e 9-ter d.l. 78/2015, dell’art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità e affidamento, per difetto d’istruttoria nella fissazione uniforme del tetto regionale del 4,4%, mancata considerazione delle differenze tra i servizi sanitari regionali e mancato scorporo dei servizi accessori; (2) illegittima applicazione retroattiva del meccanismo a tetti individuati tardivamente, con lesione di affidamento, certezza del diritto, buona fede e libertà d’iniziativa economica; (3) insufficienza dell’istruttoria e della motivazione circa i criteri di calcolo e la riconciliazione dei dati, genericità delle linee guida e illegittimo computo del fatturato al lordo dell’IVA; (4) alterazione retroattiva dell’equilibrio economico di contratti pubblici già eseguiti e violazione dei principi di correttezza, concorrenza, trasparenza e proporzionalità; (5) illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, per asserita violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali, chiedendo in subordine la disapplicazione per contrasto con il diritto UE o il rinvio pregiudiziale alla CGUE. In udienza l’impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dopo aver corrisposto il 25% dell’importo in applicazione della disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i cinque motivi né le questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell’Unione. Ha preso atto della dichiarazione dell’impresa, resa all’udienza, di non avere più interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha precisato che tale esito è distinto dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone una sopravvenuta soddisfazione integrale dell’interesse per effetto dell’operato dell’amministrazione o di un diverso fattore; la dichiarazione della parte di non voler più coltivare la decisione è invece sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ebbene, con apposita istanza depositata in concomitanza con l’udienza di discussione, la Società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, per cui questo Collegio non può far altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre, tra l’altro, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione; in tale caso il giudice prende atto della dichiarazione e dichiara il ricorso improcedibile.
- La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone che l’operato successivo dell’amministrazione o un altro fattore abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato, mentre la prima può derivare dalla dichiarazione del ricorrente di non voler più ottenere una pronuncia.
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