Cassazione Penale, Sentenza n. 30165/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cocciardi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trento che, pur avendo ridotto la pena rispetto al primo grado, lo ha ritenuto responsabile in via esclusiva per l'incendio dell'Hotel Dolomiti (19 gennaio 2016). Ha dedotto sei motivi: mancata o apparente motivazione sull'affermazione che la sua condotta fosse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'incendio (art. 41, comma 2 c.p.); illogicità della motivazione in relazione a profili non contestati in imputazione (obblighi sicurezza lavoro, rinnovo CPI); errata applicazione di norme tecniche e antincendio (D.M. 9/4/1994, d.lgs. 192/2005 e loro modifiche, D.M. 14/7/2015, DPR 412/1993) con conseguente inesistenza del divieto di utilizzo del caminetto; invocazione di errore scusabile (ignoranza incolpevole della norma) e quindi carenza dell'elemento soggettivo; assenza di nesso causale tra omessa manutenzione annuale del camino e incendio, insinuando cause alternative (difetti di coibentazione); e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello che ha spiegato perché la condotta del Cocciardi (uso del caminetto non consentito e mancata manutenzione della canna fumaria) sia stata causa sopravvenuta, da sola sufficiente, dell'incendio, interrompendo il nesso causale con le condotte degli altri imputati. La Corte ha confermato la valutazione secondo cui il caminetto, nelle condizioni di fatto e di potenza dell'albergo, doveva essere considerato assimilato a impianto termico e quindi soggetto al divieto/obblighi di cui alle norme richiamate; ha escluso l'errore scusabile per ignoranza normativa dovendo l'albergatore (professionista dell'esercizio) adempiere al dovere di informazione; ha ritenuto che le questioni tecniche alternative (coibentazione) attengono alla valutazione di merito e non siano sindacabili in Cassazione salvo macroscopici vizi di motivazione; ha inoltre confermato la valutazione negativa circa il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma della responsabilità penale di Cocciardi così come definita in appello (pena ridotta in appello a 1 anno e 6 mesi di reclusione).
Norme richiamate
Codice penale, art. 41, comma 2
Principio di causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento: la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta omissiva del Cocciardi (uso vietato del camino e mancata manutenzione) sia stata causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'incendio, escludendo il nesso causale con le condotte altrui
Codice penale, art. 43
Richiamato in relazione all'imputabilità e alla colpevolezza; la Corte ha escluso che l'ignoranza della norma fosse scusabile e quindi non ha ritenuto venuto meno l'elemento soggettivo della colpa
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto correttamente motivata la mancata concessione delle attenuanti, richiedendo che la meritevolezza dell'attenuante sia specificamente motivata se riconosciuta
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena richiamati dalla Corte nell'esame delle attenuanti generiche
D.M. 9 aprile 1994 (punto 21 e punto 8.2.1.)
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
La Corte ha interpretato il combinato disposto del punto 21 e dell'8.2.1. come impeditivo dell'uso di impianti di produzione di calore non centralizzati in determinate condizioni; ha ritenuto che il camino in esame, fisso e con potenza rilevante, rientrasse nella disciplina di tale divieto
D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (art. 2, lett. 1-tricies) e modifiche (legge 3 agosto 2013, n. 90)
Testo che definisce 'impianto termico' e prevede l'assimilazione delle stufe/caminetti fissi agli impianti termici ove la somma delle potenze nominali del focolare superi una soglia; la Corte ha ritenuto applicabile la previgente formulazione (all'epoca rilevante per i fatti), che assimilava i camini a impianti termici ove superata la soglia di potenza
D.M. 14 luglio 2015
Norme antincendio per attività alberghiere: la Corte ha utilizzato il riferimento per dimostrare che, per strutture con numero di posti letto superiore ai limiti consentiti, la presenza di camini nelle aree comuni non era ammessa senza rispettare requisiti specifici
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (art. 1)
Norma che originariamente escludeva stufe e caminetti dalla categoria degli impianti termici; la Corte ha però ricostruito la disciplina nel suo complesso alla luce delle successive modifiche e chiarimenti interpretativi
D.lgs. 10 giugno 2020, n. 48 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22/12/2020 (punto 4.5.1.)
La Circolare precisa che, per gli interventi realizzati a partire dall'1 giugno 2020, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati 'impianto di riscaldamento'; per gli interventi anteriori, operava la previgente assimilazione ove la somma delle potenze nominali fosse maggiore o uguale a 15 KW (cfr. ris. 12/8/2009 n. 215/E).
La Corte ha utilizzato la circolare per chiarire che, anche se la definizione normativa è cambiata nel 2020, per i fatti anteriori vigevano regole che potevano assimilare i camini agli impianti termici; ciò supporta il ritenuto obbligo di non utilizzare o di osservare specifiche prescrizioni per il camino
Normativa tecnica e regolamenti locali (UNI 10683; Decreto del Presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.; deliberazione Comune di Moena n. 144/12 del 28/11/1985)
Richiamati in relazione agli obblighi di manutenzione e verifiche tecniche: la Corte ha ritenuto che vi fosse un obbligo di corretta manutenzione annuale del camino ai fini di prevenzione incendi, e che l'omissione di tale manutenzione avesse rilevanza causale
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 17, 18)
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di sicurezza sul lavoro (valutazione rischi, formazione), ma la Corte ha ritenuto che tali omissioni attengano alla gestione dell'emergenza e non fossero al centro della causalità dell'incendio nella fase di propagazione
Massime di principio
- Se una specifica condotta omissiva (es. uso vietato di un apparecchio e mancata manutenzione) è idonea, da sola, a determinare l'evento, il giudice può ritenere interrotto il nesso causale rispetto ad altre condotte precedenti o concorrenti (applicazione art. 41, comma 2 c.p.)
- La qualificazione normativa di un apparecchio (caminetto/stufa) può dipendere dall'interpretazione coordinata di norme statali, regolamenti locali e chiarimenti amministrativi: l'ambito di applicazione cambia nel tempo e va valutato alla luce della disciplina vigente al momento dei fatti
- Per i professionisti e per chi esercita attività imprenditoriali (es. albergatori) il dovere di informazione e diligenza è più elevato: l'ignoranza della normativa tecnica o di prevenzione incendi difficilmente è scusabile senza aver svolto accertamenti diligenti
- Le questioni tecniche alternative (es. difetti di coibentazione vs. omessa manutenzione) attengono prevalentemente alla valutazione di merito: la Corte di Cassazione limita il suo sindacato ai vizi di motivazione macroscopici e non riforma valutazioni probatorie congruamente motivate
- La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede che il giudice dia conto di avere valutato i criteri ex art. 133 c.p.; tuttavia l'onere motivazionale è più stringente quando si concede l'attenuante che quando la si nega
- In materia di prevenzione incendi e sicurezza, la responsabilità penale può derivare sia dall'inosservanza di divieti normativi sia dal mancato adempimento di obblighi di manutenzione/risk management qualora tali omissioni abbiano efficacia causale sull'evento
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