Sentenza del 14/06/2022 n. 2008 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Crediti - Perdite - Deduzione - Anno di competenza - Individuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2014: contestazione della detraibilità IVA su spese di sponsorizzazione (Cosenza Calcio); recupero a tassazione di sopravvenienze attive per Euro 181.418,00 riferite a passività ritenute insussistenti/contestate o prescritte; rilevanza ai fini IRAP delle sopravvenienze; illegittimità delle sanzioni irrogate.
La decisione
La CTR ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha riformato la sentenza di primo grado eliminando l'annullamento disposto in relazione al recupero a tassazione ai fini IRES della somma di Euro 181.418,00 (quindi la sopravvenienza attiva è stata riconosciuta dall'Amministrazione e va assoggettata a tassazione). Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, rigettando l'appello della società contribuente; in particolare la Corte ha ritenuto infondate le censure della società su IVA, sulla determinazione delle sopravvenienze attive diverse da quella su cui ha dato ragione l'Agenzia, e sulla disapplicazione delle sanzioni. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972 - art. 19
Principio di inerenza ai fini IVA: detrazione in linea di massima riconosciuta se il costo è qualitativamente inerente all'attività; tuttavia l'Amministrazione può dimostrare la "macroscopica antieconomicità" della spesa per negarne l'afferenza, invertendo l'onere della prova sul contribuente.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 86
Riferimento usato per qualificare come sopravvenienza attiva la ripresa a tassazione di passività ritenute insussistenti.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 88
Stabilisce che la sopravvenienza attiva si realizza quando viene meno la passività; non è necessario che la voce sia stata cancellata dal bilancio, è sufficiente la certezza dell'insussistenza (es. per prescrizione). L'anno di competenza è quello in cui si acquisisce certezza dell'irrecuperabilità.
Codice Civile - art. 2946 (prescrizione)
La prescrizione civilistica di crediti/debiti può determinare la certezza dell'irrecuperabilità e quindi la rilevanza fiscale come sopravvenienza attiva nell'anno in cui la prescrizione è perfezionata.
D.Lgs. n. 472/1997 - art. 5
Regole sulle sanzioni tributarie: per escludere la responsabilità occorre provare l'assenza di colpa (mancanza di dolo o negligenza); l'onere probatorio grava sul contribuente.
Massime di principio
- Le "sopravvenienze attive" derivano dall'accertata insussistenza di passività: ai fini IRES/IRAP rileva l'anno in cui si acquisisce la certezza dell'irrecuperabilità (es. perfezionamento della prescrizione). Non è necessario che la voce sia stata formalmente cancellata dal bilancio.
- La prescrizione civilistica del credito/debito è idonea a creare la certezza dell'insussistenza della passività e quindi a far emergere la sopravvenienza attiva nell'esercizio di competenza.
- In materia di IVA la detrazione è di regola ammessa se la spesa è qualitativamente inerente all'attività aziendale; tuttavia l'Amministrazione può dimostrare la "macroscopica antieconomicità" della spesa (es. sponsorizzazioni prive di ragione economica), posto che in tal caso l'onere probatorio si sposta sul contribuente per provare la regolarità e l'inerenza dell'operazione.
- La complessità o ambivalenza dei fatti non equivale a incertezza interpretativa della norma; per la disapplicazione delle sanzioni occorre l'esistenza di un'obiettiva incertezza interpretativa della normativa, non la sola difficoltà applicativa.
- Sulle sanzioni tributarie grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di dolo o negligenza; valutazioni imprudenti o interpretazioni errate ma non manifestamente ragionevoli possono integrare colpa rilevante.
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